F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 22 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FABRIZIO CALCIO A 5/ORTE CALCIO A 5 DEL 10.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 12.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 22 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FABRIZIO CALCIO A 5/ORTE CALCIO A 5 DEL 10.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 12.5.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 808 del 12.5.2014 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto alla società U.S.D. Fabrizio C5 la sanzione dell’ammenda di € 600,00 per «corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e del commissario di campo» e «perché in una circostanza uno di detti sostenitori sputava contro l’arbitro attingendolo ad un braccio». I fatti si riferiscono alla gara U.S.D. Fabrizio C5/Orte C5, valida per i Play Off del Campionato di Calcio a Cinque, Serie A2, disputatasi il 10.5.2014. Avverso siffatta decisione propone ricorso la U.S.D. Fabrizio C5, «ritenendo esagerato e soprattutto contraddittorio» quanto descritto dalla terna arbitrale e dal commissario di campo. Il reclamo non può trovare accoglimento. Il fatto “storico” è acclarato in modo pieno e corale. In tal senso militano le convergenti risultanze dei referti ufficiali di gara, accompagnati dalla nota efficacia privilegiata, nei quali si rinviene una ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti/comportamenti oggetto di sanzione. In particolare, dai referti del direttore di gara, del commissario di campo e del rappresentante della Procura Federale, emerge che una parte del pubblico locale ha tenuto un atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, giungendo anche ad attingere con sputi sia il direttore di gara, sia alcuni tesserati ospiti. Congrua, rispetto ai fatti contestati, la quantificazione della sanzione come determinata dal G.S e la relativa quantificazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Fabrizio Calcio A 5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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