F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 4 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 324/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 4 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 324/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014)
Al termine dell'incontro Asti Calcio a 5/Luparense Calcio a 5, disputato il 20.5.2014 per i play-off della Serie A, mentre sostenitori locali che già,p er tutta la durata della gara, avevano ripetutamente offeso e minacciato il 2° arbitro, arrivando persino a spintonarlo, penetrati indebitamente sul campo di gioco ingiuriavano e colpivano con sputi i tifosi della compagine avversaria, un dirigente del sodalizio ospitante, portatosi nei pressi degli spogliatoi, aggrediva proditoriamente il 2° arbitro colpendolo con due calci, alla regione addominale ed al volto, procurandogli intenso dolore sì da rendere necessario il suo ricovero presso il locale nosocomio. L'aggressore, che un altro dirigente dell'Asti, Toscano Salvatore, asseriva di aver riconosciuto, salvo poi a negare il tutto ad agenti della DIGOS intervenuti sul posto, veniva identificato, sia grazie a dichiarazioni rese da un Commissario di Campo, sia sulla base di riconoscimenti fotografici operati dai due arbitri, per il vicepresidente dell'Asti, Giovannone Giancarlo. Per i fatti,come sopra succintamente descritti, il Giudice Sportivo infliggeva all'A.S.D. Asti l'ammenda di e 7.000,00 al Giovannoni l'inibizione fino al 30.6.2018 ed al Toscano, per la sua reticenza, l'inibizione fino al 15.10.2014; comminava altresì al calciatore della società piemontese, De Oliveira Lima Gabriel che, espulso durante la gara, aveva rivolto pesanti offese all'arbitro, la squalifica per due giornate (C.U.n.851 del21.5.14 ). Tale pronuncia è stata impugnata dalla società perseguita la quale lamenta, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali, l'eccessiva onerosità della sanzione pecuniaria irrogatale e ne chiede una sostanziosa riduzione. L'appello non ha fondatezza e va respinto. La responsabilità oggettiva del sodalizio astigiano deriva da tutta un susseguirsi, in occasione dell'incontro in questione, di comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori e da un suo dirigente di primo livello, comportamenti tutti dettagliatamente descritti nella delibera gravata e che legittimano l'entità della sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Asti Calcio A5 di Asti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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