F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 4 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 324/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2018 INFLITTA AL SIG. GIOVANNONE GIANCLAUDIO SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 4 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 324/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2018 INFLITTA AL SIG. GIOVANNONE GIANCLAUDIO SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014) Al termine dell'incontro Asti Calcio a 5/Luparense Calcio a 5, disputato il 20.5.2014 per i play-off della Serie A, mentre sostenitori locali che già,p er tutta la durata della gara, avevano ripetutamente offeso e minacciato il 2° arbitro, arrivando persino a spintonarlo, penetrati indebitamente sul campo di gioco ingiuriavano e colpivano con sputi i tifosi della compagine avversaria, un dirigente del sodalizio ospitante, portatosi nei pressi degli spogliatoi, aggrediva proditoriamente il 2° arbitro colpendolo con due calci, alla regione addominale ed al volto, procurandogli intenso dolore sì da rendere necessario il suo ricovero presso il locale nosocomio. L'aggressore, che un altro dirigente dell'Asti, Toscano Salvatore, asseriva di aver riconosciuto, salvo poi a negare il tutto ad agenti della DIGOS intervenuti sul posto, veniva identificato, sia grazie a dichiarazioni rese da un Commissario di Campo, sia sulla base di riconoscimenti fotografici operati dai due arbitri, per il vicepresidente dell'Asti, Giovannone Giancarlo. Per i fatti,come sopra succintamente descritti, il Giudice Sportivo infliggeva all'A.S.D. Asti l'ammenda di e 7.000,00 al Giovannoni l'inibizione fino al 30.6.2018 ed al Toscano, per la sua reticenza, l'inibizione fino al 15.10.2014; comminava altresì al calciatore della società piemontese, De Oliveira Lima Gabriel che, espulso durante la gara, aveva rivolto pesanti offese all'arbitro, la squalifica per due giornate (C.U.n.851 del21.5.14 ). La sanzione inflitta al Giovannoni viene contestata dalla società astigiana secondo la quale gli elementi a carico del predetto non sarebbero sufficienti per ritenerne la colpevolezza perchè generici, contradittori, sconfessati dalla refertazione ospedaliera e comunque sostanzialmente fondati su di un riconoscimento fotografico irrituale e carente di consistenza probatoria. La doglianza non ha pregio. Che l'autore della grave aggressione ai danni del secondo arbitro sia stato il vicepresidente dell'attuale reclamante nessun dubbio può essere seriamente coltivato; a parte l'individuazione fotografica del tutto corretta ed ortodossa e la presunta affermazione, ancora ''sub judice'' attribuita al Toscano, soccorrono le dichiarazioni rilasciate da uno dei Commissari di Campo che vide, immediatamente dopo l'occorso, il Giovannoni fuggire dal luogo ove giaceva il direttore di gara colpito. Nulla altresì rileva ed incide sulla valutazione dell'infrazione in esame, la prognosi emessa dal presidio ospedaliero ove la vittima venne ricoverata; il precetto sanzionatorio, infatti, contemplato dalla norma federale punisce la condotta e non le conseguenze che ne derivano, le quali, al più possono essere considerate come circostanze aggravanti; ledere o anche attentare all'integrità fisica di un ufficiale di gara è violazione di gravissimo spessore che giustifica ampiamente la sanzione comminata in primo grado. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Asti Calcio A5 di Asti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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