• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO – DEL CALCIATORE LUCA BORRELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S.; – DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S PER LE VIOLAZIONI ADDEBITABILI AL PROPRIO TESSERATO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – (NOTA N. 3539/119 PF13-14 AM/MA DEL 15.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 20.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO - DEL CALCIATORE LUCA BORRELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S.; - DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S PER LE VIOLAZIONI ADDEBITABILI AL PROPRIO TESSERATO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - (NOTA N. 3539/119 PF13-14 AM/MA DEL 15.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 20.2.2014)
La Procura Federale apriva un’indagine relativamente all’incontro di calcio Cavese/Gelbison disputata a Cava dei Tirreni del 24.8.2013 di Coppa Italia Dilettanti nell’ambito del quale un calciatore della Società ospitata avrebbe subito un’aggressione da parte di un tesserato della Società ospitante. Nell’ambito dell’attività istruttoria, i rappresentanti della Procura convocavano alcuni giocatori di entrambe le squadre, tra cui il Sig. Luca Borrelli, tesserato della Società Cavese, al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie. Dopo una prima mancata presentazione, giustificata da ragioni mediche, la Procura – vista la certificazione che attestava uno stato influenzale con un periodo di riposo di giorni 5 (cinque) – effettuava una seconda convocazione per il primo giorno utile successivo alla scadenza del riposo concesso al calciatore. Anche a detta seconda convocazione il Borrelli non si presentava, nemmeno facendo pervenire alcuna giustificazione. Con atto del 15.1.2014 il medesimo veniva deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S. unitamente alla Società di appartenenza (Cavese) chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, comma 2, C.G.S.). La Procura chiedeva la squalifica di mesi 3 a carico del calciatore e l’ammenda di € 1.000,00 a carico della Società Cavese. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 54/2014) proscioglieva l’incolpato – e la Società – rilevando che la nuova convocazione sarebbe stata inviata solo un giorno prima (14.10.2013) rispetto alla data di convocazione (15.10.2013) in un momento in cui il calciatore era ancora in stato di indisponibilità per motivi di salute. La Commissione rilevava che la certificazione medica del 10.10.2013, con cui venivano concessi 5 giorni di riposo, con ogni probabilità aveva indotto in errore il calciatore il quale poteva non aver considerato il dies a quo come rientrante nei 5 gg. Comunque la Procura Federale avrebbe dovuto convocare con congruo anticipo l’interessato anche in considerazione della distanza dalla propria residenza, comunque ascoltandolo anche in altra data senza interferenza sull’attività di indagine. Ha proposto impugnazione, con atto del 26.2.2014, la Procura, rilevando l’erroneità della decisione in quanto la certificazione medica – nella sua genericità – non esimeva il calciatore dal presentarsi nella data indicata in quanto era attestata una malattia che non costituiva causa di legittimo impedimento, non sussistendo una totale impossibilità di partecipazione. Comunque il calciatore – e la Società – erano onerati non solo di comprendere l’esatta portata della certificazione medica ma, in ogni caso, di avvisare i rappresentanti della Procura stessa del successivo impedimento che rendeva impossibile la partecipazione anche il giorno 15.10.2013. Nell’impugnazione si sottolineava poi che la distanza tra la residenza del calciatore ed il luogo dell’audizione era solo di 50 km e che comunque il calciatore, nemmeno successivamente alla data del 15.10.2013, si era reso disponibile ovvero aveva comunicato ragioni giustificanti l’impedimento. Si costituiva in giudizio il calciatore chiedendo il rigetto dell’impugnazione e, subordinatamente, la concessione di tutte le attenuanti. Sosteneva che il certificato medico era assolutamente puntuale attestante un impedimento talmente grave che, così come rilevato dalla Commissione Disciplinare, non gli consentiva di partecipare alla gara del 13.10.2013; certificato che ben si poteva interpretare come valido sino al 15.10.2013. Al riguardo la stessa Procura Federale – soggetto dotato di cognizioni giuridiche ben maggiori rispetto a quelle di un semplice calciatore – riteneva da un lato valido il certificato, dall’altro sosteneva che non se ne sarebbe dovuto tenere conto in quanto attestante uno stato non assolutamente impeditivo; con ciò tenendo un atteggiamento del tutto contraddittorio. In ogni caso nessuna concreta esigenza di celerità era impedita dal comportamento del calciatore il quale anzi avrebbe tenuto un atteggiamento improntato alla massima buona fede ritenendo di non dover trasmettere due volte il medesimo certificato medico in quanto, anche alla data della seconda convocazione (14.10.2013), sussistevano per il giorno seguente (15.10.2013) le stesse ragioni che gli avevano impedito di presentarsi alla precedente convocazione. Rileva questa Corte che il ricorso appare fondato. Indipendentemente dalla natura impeditiva o meno della malattia attestata dalla certificazione medica prodotta dal calciatore, si rileva che il medesimo ebbe ad avvisare i rappresentanti della Procura dell’impossibilità di presenziare a causa appunto della sindrome influenzale di cui era affetto; ciò fece alle ore 14.10 del giorno dell’audizione (10.10.2013). Egli era quindi analogamente obbligato una volta ricevuta la nuova convocazione per il giorno 15.10.2013 a rappresentare le ragioni per le quali non era possibile la propria presentazione, ben potendo ribadire al riguardo il contenuto del certificato medico e la sua durata. Sul punto quindi non rileva il fatto che la certificazione spiegasse i propri effetti fino al 14 o al 15 ottobre in quanto il Borrelli era tenuto allo stesso comportamento diligentemente tenuto in precedenza riguardo le ragioni che non gli consentivano di presentarsi esplicandole nuovamente con riferimento alla diversa data di convocazione. La circostanza che egli si sia del tutto disinteressato creando intralcio all’attività degli Organi Federali – da compiere o meno con urgenza, cosa che non rileva nella tempistica di cui è questione – è altresì avvalorata dal fatto che comunque decorsi i termini che gli impedivano di rispondere alla convocazione, una volta ristabilitosi, anche a decorrere dal 15 o dal 16 ottobre, egli nemmeno si mise a disposizione per essere ascoltato in una data successiva compatibilmente con le proprie esigenze, che ben potevano essere rappresentate nelle debite maniere. La totale omissione di ogni risposta, anche tardiva, alla convocazione integra la violazione di quegli elementari profili di collaborazione cui obbligatoriamente sono tenuti i tesserati nel confronti degli Organi Federali in spregio alle comuni regole di buona fede, correttezza e lealtà (cfr. art. 1 C.G.S.). Ritiene equo questa Corte, quindi, in parziale accoglimento della richiesta della Procura, sanzionare il calciatore e la Società come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario e ridetermina le sanzioni: - nella squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Luca Borrelli; - nell’ammenda di € 250,00 alla società U.S.D. Cavese 1919.
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3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO – DEL CALCIATORE LUCA BORRELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S.; – DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S PER LE VIOLAZIONI ADDEBITABILI AL PROPRIO TESSERATO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – (NOTA N. 3539/119 PF13-14 AM/MA DEL 15.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 20.2.2014)"