F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRETTA MIRKO SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRETTA MIRKO SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)
La A.S.D. Matera Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014) all’esito della gara Ars et labor Grottaglie/Matera Calcio del 23.2.2014, con la quale al calciatore Mirko Carretta è stata inflitta la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara. A sostegno di tale decisione, il Giudice Sportivo riferiva che il calciatore, a gioco fermo, aveva colpito volontariamente un avversario con un calcio sul viso, procurandogli fuoriuscita di sangue dalle labbra. A sostegno del proprio ricorso, la A.S.D. Matera Calcio evidenziava l’eccessiva gravosità e severità della sanzione, ritenendo l’azione del Carretta non qualificabile come violenta ma come meramente scorretta ed antisportiva, anche perché priva di intenti lesivi; conseguentemente, chiedeva una riduzione della squalifica. La condotta posta in essere dal calciatore Carretta, tenuto conto dell’effetto prodotto (perdita di sangue dalle labbra a seguito di evidente lesione del relativo tessuto), non può che essere qualificata come violenta e non già meramente antisportiva. Per quanto attiene alla misura della sanzione inflitta, deve ritenersi che la stessa sia congrua, giustificata e conforme a quanto disposto dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., tenuto conto che il fatto è avvenuto a gioco fermo e, quindi, al di fuori della normale concitazione della gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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