F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIFULCO MARINO SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIFULCO MARINO SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014) La A.S.D. Matera Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014) all’esito della gara Ars et labor Grottaglie/Matera Calcio del 23.2.2014, con la quale al calciatore Marino Bifulco è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. A sostegno di tale decisione, il Giudice Sportivo riferiva che il calciatore, a fine gara, reagiva ad uno schiaffo schiaffeggiando a sua volta sul viso il portiere avversario. A sostegno del proprio ricorso, la A.S.D. Matera Calcio evidenziava l’eccessiva gravosità e severità della sanzione, chiedendone la riduzione in ragione della sussistenza dell’attenuante della reazione. La condotta posta in essere dal calciatore Bifulco, la cui natura violenta non è contestata dal ricorrente, è caratterizzata da un elemento che ne attenua la gravità (trattandosi di condotta avvenuta per reazione) e da uno che, viceversa, la accentua (in quanto il fatto è avvenuto a gioco fermo e, quindi, al di fuori della concitazione della gara). Ne consegue che la sanzione inflitta debba considerarsi congrua e giustificata in quanto del tutto conforme nel minimo a quanto disposto dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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