F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)
Con ricorso ritualmente proposto, la U.S.D. 1913 Seregno Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014 con la quale, in relazione alla gara Seregno/Lecco disputata il 23.2.2014, è stata comminata alla società reclamante la sanzione della ammenda di euro 500,00 “per avere propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, nella zona antistante lo stadio, rivolto insulti all’indirizzo dei sostenitori della squadra ospite”. L’episodio in questione è stato riferito dal Commissario di campo della Lega Nazionale Dilettanti dal rapporto del quale si apprende che i sostenitori del Seregno avrebbero tenuto un “comportamento verbale poco corretto da circa 25 minuti prima dell’inizio della gara all’esterno dello stadio”; tale condotta avrebbe indotto verosimilmente la tifoseria del Calcio Lecco a commettere fatti violenti consistiti, sempre secondo la ricostruzione del Commissario di campo, in uno “scontro tra la tifoseria del Calcio Lecco e la tifoseria del Seregno” in occasione del quale, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, un tifoso del Seregno sarebbe stato colpito con bottiglie di vetro e catene e sarebbe stato costretto a recarsi in ospedale per le cure del caso. Nei motivi del reclamo, il Seregno chiede l’annullamento della sanzione dal momento che la descrizione delle circostanze di tempo e di luogo dell’episodio, come pure delle modalità del presunto scontro tra tifoserie che avrebbe avuto luogo proprio a causa del comportamento verbale poco corretto della tifoseria del Seregno, paleserebbe incongruenze e contraddittorietà tali da far ritenere più che probabile che il Commissario di campo non avesse assistito personalmente ai fatti ma avesse riferito nel rapporto quanto raccontato da altri. Evidenzia in particolare come il Commissario di campo, nel tempo in cui sarebbero avvenuti gli accadimenti, sarebbe stato impegnato nel proprio servizio all’interno dell’impianto di gioco non potendo pertanto avere alcuna cognizione diretta degli accadimenti stessi. Sottolinea ancora come, dalle informazioni assunte presso i Carabinieri di Seregno presenti sul posto e riportate dalla stampa locale, l’episodio sarebbe consistito in un isolato diverbio tra tifosi, accompagnato da qualche spintone, dal quale non sarebbe sortita alcuna particolare conseguenza. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato. Ed infatti la Corte non può fare a meno di rilevare che il Commissario di campo, sentito per le vie brevi nell’ambito del procedimento di reclamo proposto dalla società Calcio Lecco (avversaria del Seregno nella partita in questione) avverso le sanzioni a quest’ultima società comminate dal Giudice sportivo per gli stessi fatti oggi in discussione (Com. Uff. n. 224/CGF), ha chiarito che i fatti menzionati nel proprio referto gli erano stati isolatamente riportati verbalmente, dopo lo gara, da un individuo non meglio identificato, e che nessun altro riscontro aveva ricevuto da altre fonti. Ebbene, la Corte ritiene che alcun valore possa essere attribuito a fatti che - sebbene descritti nel rapporto Commissario di campo, al quale l’ordinamento sportivo riconosce valore di prova privilegiata - risultano, per espressa ammissione del refertante, essere accaduti al di fuori della sua percezione diretta e quindi appresi de relato da fonti terze non meglio identificate e comunque non coincidenti con rappresentanti delle Forze dell’ordine o con altri soggetti appartenenti all’ordinamento federale. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza Brianza) annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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