F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 2) RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 N.O.I.F. IN FAVORE DELLA S.C. CARONNESE PER IL CALC. REDAELLI MAURO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D dell’11.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 2) RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 N.O.I.F. IN FAVORE DELLA S.C. CARONNESE PER IL CALC. REDAELLI MAURO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D dell’11.12.2013) Con reclamo in data 3 febbraio 2014 la A.C. Pavia S.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione della Commissione Vertenze Economiche, pubblicata sul Com. Uff. n.11/D dell’11 dicembre 2013, con la quale è stato respinto il ricorso proposto in primo grado dalla predetta società contro la certificazione, da parte dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., del premio di addestramento e formazione tecnica in favore della S.C. Caronnese s.r.l. per il calciatore Mauro Radaelli. La A.C. Pavia S.r.l. ha chiesto, in totale riforma della delibera della Commissione Vertenze Economiche, che sia dichiarata l’insussistenza del diritto della S.C. Caronnese S.r.l. al premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. per il calciatore Mauro Radaelli, con conseguente nullità, annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti a ciò connessi, ivi compresa la certificazione dell’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. del 07 ottobre 2013. Alla riunione del 31 marzo 2014 il legale della ricorrente ha esposto, oralmente, la propria tesi difensiva insistendo per l’accoglimento del gravame. La controversia è stata quindi trattenuta in decisione. Il reclamo, a parere di questa Corte, è infondato e come tale va rigettato. La A.C. Pavia S.r.l. ha dedotto che l’Ufficio Lavoro e Premi non avrebbe tenuto conto del fatto che, al momento della stipula del contratto fra la A.C. Pavia S.r.l. e il calciatore Mauro Radaelli, avvenuta in data 30 agosto 2012, quest’ultimo non era più vincolato con la S.C. Caronnese S.r.l., perché era stata contestualmente sottoscritta una variazione di tesseramento a titolo gratuito in favore di essa ricorrente, con il consenso della società dilettantistica di provenienza. Ricorrerebbe quindi nel caso di specie la tipica ipotesi di svincolo del calciatore dalla società dilettantistica di appartenenza disciplinata dall’art. 113, comma 1, lett. b) N.O.I.F., che si realizza con la manifestazione di consenso da parte della società dilettantistica, necessaria quando la stipulazione del contratto professionistico intervenga, negli specifici periodi fissati dal Consiglio Federale, a stagione sportiva avviata. Opererebbe in questo caso, sempre secondo la società reclamante, la disposizione di cui all’art. 99, comma 1-bis, N.O.I.F., in forza della quale il premio di addestramento e di formazione tecnica non spetta “qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.” A parere di questa Corte la richiesta pervenuta alla squadra professionistica è lecita e legittima in ossequio all’attuale normativa in materia. Fino a qualche anno fa le società dilettantistiche pur avendo deciso con il calciatore di porre termine, “consensualmente”, al rapporto con lo stesso hanno acquisito dalla società professionistica presso la quale questo si era tesserato il premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall’art. 99 N.O.I.F.. Ciò era reso possibile dal tenore letterale, non chiaro e univoco, dell’art. 99 N.O.I.F.. L’articolo prevedeva che “a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da professionista, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla Società dilettantistica un premio di preparazione e formazione tecnica.” Tale disposizione, poco chiara e di tenore dubbio, ha favorito negli anni le società dilettantistiche che, anche in presenza di un atleta, “svincolato”, ex art. 108 N.O.I.F., hanno ottenuto il pagamento del premio previsto dall’art. 99 N.O.I.F.. Sul punto la Corte di Giustizia Federale si è più volte espressa per l’obbligo, per le società professionistiche che tesseravano un calciatore dilettante, anche se svincolato ex art. 108 N.O.I.F., di pagare un premio di addestramento e formazione tecnica alla società presso la quale il calciatore aveva svolto l’ultima attività dilettantistica. Questo perché, secondo la Corte, l’accordo rescissorio che interveniva tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui veniva pattuito, non poteva comportare alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99 N.O.I.F.. L’interpretazione a suo tempo data da questa Corte era, in ogni caso, perfettamente in linea con il dettato previgente della norma in questione. A chiarire tale situazione è intervenuta una delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., la n. 118/A del 25 maggio 2010. Con il citato provvedimento, il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha parzialmente modificato l’art. 99 N.O.I.F. aggiungendo a detto articolo il comma 1-bis, che così recita: “il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”. Ciò significa che in presenza della decadenza del tesseramento ex art. 108 N.O.I.F. niente è dovuto alla società dilettantistica ex art. 99 N.O.I.F.. Nel caso che ci riguarda, come correttamente evidenziato dalla Commissione Vertenze Economiche e dalla stessa società ricorrente, siamo in presenza di uno Svincolo per la stipulazione di contratto da “Professionista”, ex art. 113, comma 1, lettera b) N.O.I.F., che prevede il consenso scritto della società dilettantistica quanto il contratto, viene stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. Infatti, nel nostro caso la stipula del contratto fra il calciatore Mauro Radaelli e la A.C. Pavia S.r.l. è intervenuta in data 30 agosto 2012 e quindi oltre il termine del 31 luglio 2012, il che ha comportato il mancato utilizzo di quanto previsto dall’art. 99, comma 1, lettera a) N.O.I.F. (tesseramento automatico). Se è vero, com’è vero, che la stipulazione del contratto da “professionista” da parte di un calciatore “non professionista” comporta sempre lo svincolo del calciatore, ex art. 113 N.O.I.F., è altrettanto vero che trattasi di rapporti in corso per i quali lo svincolo e il successivo tesseramento da “professionista” avvengono senza soluzione di continuità, sia si tratti di fattispecie regolate dal comma 1, lettere a) dell’art. 113 N.O.I.F., sia si tratti di casi regolati dal comma 1, lettera b) del citato articolo. La società dilettantistica, in questi casi, ha diritto a vedersi corrispondere dalla società professionistica che tessera il calciatore, il premio di addestramento e di formazione tecnica previsto dall’art. 99 N.O.I.F.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto all’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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