F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 3) RICORSO A.S.D. SICULA LEONZIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INVALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALC. CONIGLIO MATTIA GIUSEPPE E MIRABELLA ANGELO IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
3) RICORSO A.S.D. SICULA LEONZIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INVALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALC. CONIGLIO MATTIA GIUSEPPE E MIRABELLA ANGELO IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.2.2014)
La A.S.D. Sicula Leonzio ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti nella riunione del 7 febbraio 2014 (Com. Uff. n. 15/D), in ordine al tesseramento dei calciatori Coniglio Mattia Giuseppe e Mirabella Angelo. La vicenda processuale è riassumibile come segue. La Commissione Tesseramenti era stata chiamata a giudicare della regolarità dei tesseramenti dei suddetti calciatori su richiesta di giudizio n.61 del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sicilia, innanzi al quale era pendente il giudizio relativo alla gara A.S.D. Sicula Leonzio/Comprensorio Normanno nella quale erano stati schierati i suddetti calciatori. Il punto nodale della vicenda, portato all’attenzione del Giudice Sportivo Territoriale e di riflesso a quella della Commissione Tesseramenti, si sostanziava nella contestazione della validità dei tesseramenti a seguito di trasferimento con atti sottoscritti dal Presidente dell’A.S.D. Football Club Acireale nel periodo durante il quale allo stesso era stata inflitta la sanzione dell’inibizione (dal 3 maggio 2013 al 31 ottobre 2013). Sulla base di tale circostanza, incontestata ed incontestabile, la Commissione Tesseramenti, dopo aver sottolineato la chiara lettera dell’art.19 comma 2 C.G.S., si pronunciava per l’insanabile invalidità del trasferimento dalla A.S.D. Football Club Acireale alla A.S.D. Sicula Leonzio dei calciatori Coniglio Mattia Giuseppe e Mirabella Angelo, in quanto posti in essere da soggetto sanzionato con l’inibizione temporanea e,quindi, in violazione del divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti ha avanzato ricorso la A.S.D. Sicula Leonzio, che, dopo alcune osservazioni preliminari in ordine al regolare svolgimento dei campionati sportivi, si sofferma sulla supposta erronea valutazione della Commissione Tesseramenti dei presupposti di fatto e diritto posti a base della decisione ed in particolare sulla interpretazione dell’art. 19 comma 2 C.G.S., sulla natura giuridica della decisione della Commissione Tesseramenti e sulla giustificata mancata conoscenza del provvedimento sanzionatorio nei confronti del Presidente dell’A.S.D. Football Club Acireale da parte della dirigenza della A.S.D. Sicula Leonzio. Sulla base di tali considerazioni la società ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e l’accertamento della validità dei tesseramenti in questione, o, in via subordinata della non retroattività dell’invalidità degli stessi. Si è costituita in giudizio la Polisportiva Dilettantistica Comprensorio Normanno, la quale chiedeva il rigetto del ricorso avanzato dalla società A.S.D. Sicula Leonzio, richiamando anche il contenuto normativo degli art. 95 comma 8 N.O.I.F, (“L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali………..”) e 10 comma 1 C.G.S., che prevede che sono privi di effetti gli atti conclusi da soggetti non autorizzati, inibiti o squalificati. La Corte di Giustizia Federale, sentite le parti e valutate le risultanze processuali, ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso avanzato dalla società A.S.D. Sicula Leonzio,per le seguenti motivazioni:
1) Il chiaro tenore letterale dell’art.19 comma 2 C.G.S. sancisce il divieto, per i soggetti sanzionati con la sanzione dell’inibizione, di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2) L’attività di tesseramento non può essere ricondotta tra gli atti amministrativi consentiti dall’art. 19 comma 8 C.G.S., in quanto attività rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale.
3) L’invalidità degli atti (rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale) posti in essere dal soggetto inibito sono invalidi ex tunc, non essendo nel caso di specie invocabile il principio di buona fede, richiamato in altre decisioni per statuire una invalidità ex nunc, in quanto il chiaro dettato dell’art. 19 commi 2 e 8, non lascia spazio a suggestive ipotesi interpretative. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sicula Leonzio di Lentini (Siracusa). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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