F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 76 del 06 novembre 2013 Procedimento disciplinare a carico di DANIELE TACCHINI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 76 del 06 novembre 2013 Procedimento disciplinare a carico di DANIELE TACCHINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; considerato che il sig. DANIELE TACCHINI è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere il suddetto assunto, solo formalmente, la conduzione tecnica della prima squadra della società Carpi F.C. 1909 srl nella stagione 2012/2013, consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto della necessaria abilitazione per la conduzione della squadra nella categoria di appartenenza. Ritenuto che: - il deferito è imputato di aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della FC Carpi nella stagione 2012-2013 consentendo al proprio vice signor Cioffi Gabriele di esercitare di fatto la funzione di allenatore fino al 19 febbraio 2013; - l’accusa, così testualmente formulata, non può fondarsi unicamente sui rilievi effettuati di persona dal vice procuratore federale durante lo svolgimento di un’unica gara di Coppa Italia in data 18.08.2012, senza ulteriori indagini in successive gare, rilievo questo che da solo appare sufficiente a far cadere ogni ipotesi accusatoria; - peraltro, dalle prove acquisite con riferimento alla gara del 18.08.2012, non emerge inequivocabilmente che il deferito affidasse al proprio vice Cioffi di assumere le decisioni tattiche e comportamentali dei giocatori; - dalla relazione della Procura appare infatti l’atteggiamento passivo del Tacchini rispetto all’esuberanza del Cioffi nell’ambito dell’area tecnica ma al contempo risulta che il deferito prendesse appunti in ordine allo svolgimento della gara; - pertanto è mancata la prova che il vice allenatore Cioffi non solo durante tutto il periodo di riferimento svolgesse il ruolo di allenatore ma che nel corso della gara del 18.08.2012, l’unica gara presa in considerazione dalla procura federale, il Tacchini avesse totalmente abbandonato il proprio ruolo di allenatore affidandolo al Cioffi; - né possono assumere decisivo rilievo le foto e gli articoli di giornale acquisiti agli atti; - inoltre dalle testimonianze rese dai calciatori Raffaele Bianco e Lorenzo Pasciuti nonché dal Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli è emersa la circostanza che il Tacchini era l’effettivo allenatore della squadra e che il Cioffi talvolta aveva solo il compito di “passare” ai calciatori le istruzioni impartite dal Tacchini e queste testimonianze assumono particolare rilievo in considerazione del fatto che il Tacchini, all’epoca, non era più l’allenatore della società F.C. Carpi P.Q.M. proscioglie il sig. DANIELE TACCHINI da ogni addebito.
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