F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 115 del 13 dicembre 2013 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MANDATO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 115 del 13 dicembre 2013 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MANDATO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. MAURIZIO MANDATO è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal vigente art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in evidente riferimento al Comunicato Ufficiale n.1 stagione 2011/12 del Settore Giovanile Scolastico laddove si precisa che l’attività calcistica giovanile dovrà essere regolata in conformità alla “ Carta dei diritti dei bambini e alla Carta dei diritti dei ragazzi allo sport”, per avere: - A) quale allenatore di calcio di base, organizzatore di campi estivi per ragazzi dai sette ai sedici anni, compiuto atti sessuali su minori calciatori, denudandoli e toccando i genitali mentre dormivano ed anche fotografandoli; fatto commesso su soggetti minorenni affidati alla sua cura e custodia; - B) nel corso di due campus, aver compiuto atti sessuali ai danni di un calciatore minore L.S. dapprima denudandolo e poi facendo fotografie con il cellulare delle parti intime del medesimo; con l’aggravante della premeditazione ai danni del calciatore minore di anni 14 ed a lui legato anche da vincoli di parentela; - C) detenuto, memorizzati sul proprio PC, immagini a contenuto pedo-ponografico; Ritenuto che: - la responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati emerge in modo inequivocabile dalla corposa documentazione trasmessa dalle Procure della Repubblica di Grosseto e Venezia alla Procura Federale e depositata nel presente procedimento, nonché dalle ulteriori indagini svolte dalla stessa Procura Federale; - i fatti contestati sono di estrema e particolare gravità sotto il profilo disciplinare e tali da giustificare integralmente l’accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale ivi compresa la proposta di preclusione P.Q.M. dichiara il sig. MAURIZIO MANDATO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.
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