F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 115 del 13 dicembre 2013 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MANDATO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 115 del 13 dicembre 2013
Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MANDATO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. MAURIZIO MANDATO è stato deferito per violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal vigente art. 38 del
Regolamento del Settore Tecnico ed anche in evidente riferimento al Comunicato
Ufficiale n.1 stagione 2011/12 del Settore Giovanile Scolastico laddove si precisa che
l’attività calcistica giovanile dovrà essere regolata in conformità alla “ Carta dei diritti
dei bambini e alla Carta dei diritti dei ragazzi allo sport”, per avere:
- A) quale allenatore di calcio di base, organizzatore di campi estivi per ragazzi dai sette
ai sedici anni, compiuto atti sessuali su minori calciatori, denudandoli e toccando i
genitali mentre dormivano ed anche fotografandoli; fatto commesso su soggetti
minorenni affidati alla sua cura e custodia;
- B) nel corso di due campus, aver compiuto atti sessuali ai danni di un calciatore minore
L.S. dapprima denudandolo e poi facendo fotografie con il cellulare delle parti intime
del medesimo; con l’aggravante della premeditazione ai danni del calciatore minore di
anni 14 ed a lui legato anche da vincoli di parentela;
- C) detenuto, memorizzati sul proprio PC, immagini a contenuto pedo-ponografico;
Ritenuto che:
- la responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati emerge in modo inequivocabile
dalla corposa documentazione trasmessa dalle Procure della Repubblica di Grosseto e
Venezia alla Procura Federale e depositata nel presente procedimento, nonché dalle
ulteriori indagini svolte dalla stessa Procura Federale;
- i fatti contestati sono di estrema e particolare gravità sotto il profilo disciplinare e tali
da giustificare integralmente l’accoglimento delle richieste formulate dalla Procura
Federale ivi compresa la proposta di preclusione
P.Q.M.
dichiara il sig. MAURIZIO MANDATO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per anni 5 con
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.