F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 226 del 11 aprile 2014 Procedimento disciplinare a carico di FRANCO NARDELLI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 226 del 11 aprile 2014 Procedimento disciplinare a carico di FRANCO NARDELLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. FRANCO NARDELLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione al punto 3.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per aver consentito ad un calciatore della categoria esordienti di partecipare ad un allenamento - provino senza che l’atleta avesse ricevuto il nulla osta obbligatorio dalla società di appartenenza dello stesso; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 giugno 2014. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano comprovati dalle dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale (v. in particolare quelle del Sig. Berisa); - per contro le dichiarazioni rese del deferito e del Sig. Monegaglia risultano contraddittorie ed inverosimili; P.Q.M. dichiara il sig. FRANCO NARDELLI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 10/06/2014.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it