F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 226 del 11 aprile 2014 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI CONSONNI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 226 del 11 aprile 2014 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI CONSONNI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. LUIGI CONSONNI è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, e 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in riferimento all’art. 40, comma 2, delle NOIF per aver omesso di chiedere la sospensione dall’albo tecnico, per espletare attività diversa da quella propria delle attribuzioni, in riferimento a due distinti tesseramenti, come calciatore, con la società USD Albinia e, comunque, svolto attività di calciatore in una squadra ove non era tesserato come allenatore; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 luglio 2014; Ritenuto che: - il deferito per tramite del proprio legale ha presentato, ancorché tardivamente, una articolata memoria difensiva le cui argomentazioni sono tuttavia da ritenere ammissibili giacché oggetto dell’odierna discussione e del contraddittorio con i rappresentati della Procura Federale; - preliminarmente si pone la questione della sollevata eccezione di incompetenza che questa Commissione ritiene di dover respingere a fronte del fatto che la fattispecie riguarda un soggetto iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale Allenatore di base (UEFA B); - più delicata appare invece la questione del veto, giacché le norme di riferimento (artt. 36 e 37 Regolamento Settore Tecnico e 40 NOIF) lette nel loro combinato disposto possono portare a oggettivi dubbi interpretativi tali in ogni caso da auspicare, nel più breve tempo possibile, una riscrittura delle stesse. Infatti, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. i tecnici per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni (di allenatore) devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo, precisando la natura della nuova attività. Per contro, l’art. 37, comma 1, del medesimo Regolamento S.T. precisa che il possesso della tessera di allenatore di base, come il deferito, non costituisce causa di preclusione all’attività di calciatore. Si pone allora la questione interpretativa di fondo e cioè se l’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico, da sola, costituisca attribuzione della qualifica di allenatore con le relative funzioni ovvero se per questo sia necessario, oltre all’iscrizione all’Albo, anche il tesseramento quale allenatore di una società calcistica, secondo la prospettazione data dalla difesa del deferito. Questa Commissione ritiene di non poter condividere l’argomentazione della difesa di cui sopra, giacché la qualifica di allenatore, nell’attuale sistema regolamentare, deriva direttamente dall’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico e non già dal successivo ed eventuale tesseramento, anche perché appare evidente che il problema non sorgerebbe laddove il soggetto fosse tesserato quale allenatore per una società, giacché in costanza di detto tesseramento gli è preclusa l’attività di calciatore se non per la stessa squadra. Pertanto si deve concludere che la disposizione di cui all’art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. è da considerarsi di portata generale di talché tutti i tecnici inscritti all’Albo prima di poter espletare attività calcistica devono chiedere la sospensione. Tuttavia, stanti, come già sottolineato, l’incerta formulazione delle norme di riferimento e una diffusa prassi contraria all’interpretazione letterale della stessa, è auspicabile un intervento correttivo e chiarificatore anche mediante un regolamento di settore attuativo, che risulta peraltro in corso di predisposizione. Il che induce questa Commissione, nel caso di specie, all’applicazione di una sanzione in misura ridotta; P.Q.M. dichiara il sig. LUIGI CONSONNI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 10/5/2014. I deferimenti dei signori ATTILIO TUZI e CRISTIANO TORRETTA saranno trattati nella prossima riunione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
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