F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014 Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RICHICHI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014
Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RICHICHI – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti
di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. ANTONIO RICHICHI è stato deferito per rispondere della
violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, e
dell’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico oltre all’art. 38, comma 1, delle NOIF per
aver prestato la propria attività tecnica a favore della società USD Atletico Catania senza
aver richiesto e ottenuto regolare tesseramento per la stessa società nonché per aver omesso
nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 il versamento obbligatorio della quota di
iscrizione all’Albo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 16 agosto 2014;
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- ai fini dell’afflittività della sanzione deve tenersi conto del periodo di sospensione estiva dei
campionati e delle gare ufficiali
P.Q.M.
dichiara il sig. ANTONIO RICHICHI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 16.08.2014.