F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014 Procedimento disciplinare a carico di CANIO GIOVANNI DI LUCCHIO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014
Procedimento disciplinare a carico di CANIO GIOVANNI DI LUCCHIO– Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che i sig. CANIO GIOVANNI DI LUCCHIO è stato deferito per rispondere
della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 36, comma 1, del
Regolamento del Settore Tecnico perché, pur non essendo tesserato come tecnico, svolgeva
attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver richiesto
la preventiva sospensione nonché per non essere in regola con il pagamento delle quote
annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 16 giugno 2014;
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. CANIO GIOVANNI DI LUCCHIO responsabile dell’addebito disciplinare
che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al 16.06.2014.