F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014 Procedimento disciplinare a carico di SANDRO DE SABATA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014
Procedimento disciplinare a carico di SANDRO DE SABATA – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti
di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. SANDRO DE SABATA è stato deferito per rispondere della violazione
di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore
Tecnico, per aver svolto indebita attività di proselitismo per il calciatore Eduard Mjaku tesserato
per la società ASD S.Gottardo allo scopo di fare trasferire lo stesso presso la società ASD
Tricesimo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della
squalifica fino al 16.08.2014
Ritenuto che:
- in via preliminare, non può essere ammesso il deposito della dichiarazione testimoniale
prodotta alla odierna udienza perché depositata oltre i termini perentori di rito;
- non può essere ammessa la richiesta di audizione del teste indicato dal deferito nelle proprie
deduzioni difensive ritualmente depositate perché vertenti su circostanze fattuali diverse e
contrastanti con quelle emerse nel corso dell’audizione del deferito innanzi alla Procura
federale del 24.10.2013;
- nel merito, i fatti contestati risultano comprovati sia dai riscontri testimoniali, vedi
dichiarazioni del sig. Mjaku Nesret, padre del calciatore contattato dal deferito, sia dal
riscontro che emerge dalle dichiarazioni del deferito stesso che ammette di aver telefonato
personalmente al padre del calciatore
P.Q.M.
dichiara il sig. SANDRO DE SABATA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 16.08.2014.