F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 18 Giugno 2014 e su www.figc.it 4) RICORSO DELL’A.S.D. SANVITESE AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE NADAREVIC ENIS (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 10.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 18 Giugno 2014 e su www.figc.it 4) RICORSO DELL’A.S.D. SANVITESE AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE NADAREVIC ENIS (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 10.9.2012) Con reclamo in data 30 ottobre 2013, la A.S.D. Sanvitese impugna e chiede la riforma della decisione di cui al Com. Uff. n. 4/D, con la quale la C.V.E. ha confermato l’impugnata certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. che ha negato alla odierna reclamante il diritto al premio alla carriera per il calciatore Nadarevic Enis, atteso che quest’ultimo è stato tesserato dalla A.S.D. Sanvitese nella Stagione Sportiva 2006/2007 quando il calciatore aveva già compiuto il diciottesimo anno di età, con lo status, quindi, di non professionista. Assume la A.S.D. Sanvitese l’erroneità della decisione della C.V.E., dal momento che l’art. 99 bis N.O.I.F. non indica alcun limite massimo alla età di formazione dei calciatori, limite che può solo ricavarsi indirettamente dall’art. 32, comma 2, N.O.I.F., facendo riferimento tuttavia a qualifiche/status – quali quelle di “giovane” o di “giovane dilettante” – che non possono però essere applicate ai calciatori extracomunitari come il Nadarevic. Il reclamo è infondato e va rigettato, perché merita integrale conferma, alla luce del chiaro disposto dell’art. 99 bis N.O.I.F., della sua piana interpretazione letterale e sistematica, nonché della giurisprudenza di questa Corte, la decisione della C.V.E. qui impugnata. Invero, quest’ultima correttamente rileva che l’art. 99 bis N.O.I.F., laddove si riferisce alla formazione impartita a un calciatore tesserato come “giovane” o “giovane dilettante”, richiamandosi alle definizioni che di essi danno, rispettivamente, gli artt. 31 e 32 N.O.I.F., ha individuato nel diciottesimo anno di età del calciatore il limite anagrafico della rilevanza, ai fini premiali, di tale formazione. Ne consegue che, essendo stato il calciatore Nadarevic pacificamente tesserato per la A.S.D. Sanvitese nella Stagione Sportiva 2006/2007 quando aveva già compiuto 18 anni di età, la società reclamante non ha diritto al premio alla carriera. Né è condivisibile che una tale conclusione comporti una discriminazione ai danni dei calciatori extracomunitari, perché, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, proprio il limite anagrafico di 18 anni costituisce per tutti i calciatori, siano essi comunitari o meno, il minimo comune denominatore per il riconoscimento del premio alla carriera, laddove ne ricorrano i presupposti. Per questo motivo la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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