F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 50.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 16.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 16.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla società A.S. Roma S.p.A. (di seguito Roma) – all’esito della gara Milan/Roma del 16.12.2013 - la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 e l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “curva sud” privo di spettatori; ex art. 16 n. 2 bis C.G.S. la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con Com. Uff. n. 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara Roma/Napoli del 18 ottobre 2013”. Tale decisione riposa sulle circostanze refertate dai collaboratori della Procura Federale, i quali hanno attestato di aver distintamente udito i seguenti cori: “rossoneri squadra di neri” (registrato alle ore 20:23, all’11 del p.t. ed all’8° s.t.) ed il grido “buuu” all’indirizzo del calciatore del Milan Mario Balotelli (ripetuto per due volte all’8° del p.t. ed al 12° del s.t.). Avverso la decisione del giudice di prime cure ha interposto reclamo la menzionata società, all’uopo contestando, in punto di fatto, la percepibilità dei cori in questione, aggiungendo, quanto al primo, che più verosimilmente l’espressione pronunciata era quella “rossoneri carabinieri” e, quanto al secondo, che debba essere più appropriatamente considerato come manifestazione di disapprovazione, priva di qualsivoglia intento di discriminazione razziale. Di poi la reclamante lamenta la violazione del principio della correlatività della sanzione siccome consistente nella chiusura di un settore per condotte non addebitabili ai suoi reali spettatori: ed, invero, dei 1.577 tifosi presenti allo stadio solo 551 sarebbero stati abbonati in curva sud. Infine, la sanzione in argomento non potrebbe che trovare applicazione a decorrere dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, secondo quanto previsto dall’articolo 22 C.G.S.. Sulla scorta delle suddette considerazioni la società reclamante ha, dunque, concluso per l’annullamento ovvero, in via subordinata, per la riduzione della sanzione applicata. Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell’udienza all’esito dell’esposizione delle tesi difensive. Con ordinanza resa pubblica con Com. ffU. n. 147/CGF del 20.12.2013, questa Corte, sulla premessa che dovesse ritenersi impregiudicata ogni valutazione del reclamo in punto di rito e di merito, nonché ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell’afflittività e proporzionalità, ha disposto incombenti istruttori onde “..acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come “apprese dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive” e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan/Roma del 16.12.2013, assistono “normalmente” alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure..” La suddetta ordinanza è stata ottemperata dalla Procura federale mediante deposito di una relazione d’indagine. All’odierna udienza di discussione, la società ricorrente ha ribadito le conclusioni già precedentemente rassegnate. Il reclamo va accolto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale ed al quale, pertanto, occorre mettere capo anche per apprezzare, sotto distinto profilo, l’idoneità degli elementi raccolti a concretizzare un quadro di sufficiente chiarezza anche rispetto alla soglia di necessaria offensività delle condotte accertate secondo le coordinate previste dalla disciplina di settore che ne seleziono la rilevanza giuridica in funzione della “dimensione e percezione reale del fenomeno”. Nella declinazione dei suddetti predicati il nuovo testo dell'art. 11, comma 3, C.G.S., impone, invero, di verificare, con il più elevato livello di certezza possibile, l’attitudine dei cori ad essere percepiti in tutti i settori dello stadio ovvero, quantomeno, nella parte largamente prevalente. Osserva, di contro, questa Corte, che dagli atti presenti nel fascicolo, tale specifico risultato probatorio non può dirsi raggiunto. Sotto tale profilo, deve, infatti, rilevarsi come la testimonianza compendiata nel rapporto dei delegati della Procura Federale non sia idonea a veicolare notizie contraddistinte da un sufficiente grado di concludenza probatoria. Ed, invero, mette conto evidenziare che dal precitato atto si evince che, il primo coro, “rossoneri squadra di neri”, veniva registrato, anzitutto, alle ore 20:23, dai collaboratori dr. Agnesi e Avv. Bellocari, posizionati all’interno del recinto di gioco, all’altezza della linea mediana del campo, ma non dal dr. Li Pira, che si trovava all’interno dell’impianto sportivo nell’area riservata agli spogliatoi. Di poi, veniva nuovamente intonato all’11 del p.t. ed all’8° s.t. e veniva percepito sempre unicamente dai collaboratori dr. Agnesi e Avv. Bellocari, collocati rispettivamente accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Milan e all’altezza della linea di centrocampo. Tale coro, ancora una volta, non veniva percepito dal dr. Li Pira che, questa volta, si trovava all’interno del recinto di gioco nei pressi della panchina aggiuntiva della società Roma. Quanto, poi, al secondo grido di contenuto discriminatorio, “buuu” all’indirizzo del calciatore del Milan Mario Balotelli, ripetuto per due volte all’8° del p.t. ed al 12° del s.t., tutti e tre i collaboratori, Agnesi, Bellocari e Li Pira, riferiscono di averlo udito, chiarendo altresì che erano, in tali circostanze, rispettivamente posizionati accanto alla panchina aggiuntiva del Milan, all’altezza della linea mediana del terreno di gioco e accanto alla panchina della Roma. Orbene, deve rilevarsi che nelle suindicate circostanze, anche quando i cori sono stati uditi da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale (evenienza questa nemmeno sempre riscontrata), i tre osservatori stazionavano, all’interno dello stadio, lungo la stessa direttrice, in un’area compresa tra le due panchine, e senza nemmeno coprire interamente tale lato nella sua intera estensione. Tale fonte di osservazione, riferendosi ad una area spaziale ristretta rispetto alla complessiva estensione dell’impianto, non consente di inferire, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, che i cori intonati dai sostenitori della Roma avessero, sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tale da poter essere uditi e quindi “percepiti” in tutta la restante parte dello stadio (ovvero nella sua parte preponderante), di talchè – in mancanza di siffatta prova – non può che rilevarsi la mancata dimostrazione dell’attitudine offensiva delle condotte accertate, siccome riscontrata limitatamente ad un perimetro spaziale ed uditivo contenuto e quindi inidoneo a raggiungere quel clamore ingiurioso e discriminatorio che la norma intende combattere e scongiurare all’interno degli stadi durante le manifestazioni sportive. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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