F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DALL’A.C.F. FIORENTINAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. VALERO IGLESIAS BORJA SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 24.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO DALL’A.C.F. FIORENTINAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. VALERO IGLESIAS BORJA SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 24.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)
Con preannuncio e successivo reclamo, proposti nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, l’A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Nazionale della L.N.P.A (in seguito anche G.S.N.) di cui al Com. Uff. n. 135 del 25.02.2014, con la quale il detto Giudice ha squalificato per 4 giornate effettive di gara il calciatore Valero Iglesias Borja per aver spinto reiteratamente a gioco fermo un calciatore avversario e per avere, all’atto del conseguenziale provvedimento di espulsione, posto una mano su una spalla dell’arbitro spingendolo. La società reclamante, dopo aver rispettivamente individuato, per i due distinti episodi, in 1 (una) e 3 (tre) giornate la sanzione complessivamente irrogata, ha dedotto, quali motivi di gravame, errata interpretazione e qualificazione dell’intera vicenda da parte del Direttore di gara e, di conseguenza, del Giudice Sportivo Nazionale, nonché la non corrispondenza al loro reale ed effettivo svolgimento i fatti considerati, eccependo, infine, la sproporzione della squalifica, ritenuta del tutto eccessiva. In particolare, secondo la prospettazione della soc. Fiorentina, il proprio atleta non avrebbe posto in essere alcuna condotta disciplinarmente rilevante in danno del calciatore avversario Munari e nemmeno alcun atto di coercizione fisica nei confronti dell’arbitro; ad iniziale sostegno di tali argomentazioni la medesima reclamante (ri)produce le valutazioni rese in proposito da organi di stampa, da un ex arbitro internazionale e da un ex calciatore che non possono in alcun modo venir prese in considerazione dalla Corte, restando evidentemente vietato in sede di giustizia sportiva come, del resto, in ogni altra sede giurisdizionale, fondare il proprio convincimento sulla base di opinioni personali, ancorché autorevolmente espresse, e servizi giornalistici. Trascurando, per evidente ed inoppugnabile irrilevanza, il riferimento a considerazioni rese dal Presidente federale, ad ulteriore sostegno del proposto reclamo la Società ricorrente – pur riconoscendo, in apertura del proprio gravame, l’assoluta fede privilegiata attribuita dal Codice di Giustizia Sportiva agli atti ufficiali - versa in atti una serie di fotogrammi riproducenti lo svolgimento dei fatti sanzionati, senza chiedere di venir ammessa alla relativa esibizione, semplicemente assumendo che tale documentazione sarebbe producibile a sensi dell’art. 35 detto Codice. Ritiene, viceversa, la Corte che la detta produzione non sia consentita, proprio nel rispetto dell’art. 35 C.G.S. invocato dal sodalizio ricorrente. Per completezza motivazionale gioverà, a questo punto, richiamare e parzialmente riprodurre la normativa in discorso: le relative disposizioni, dopo aver confermato, al capo 1.1, la valenza probatoria degli atti ufficiali, individuano, al punto 1.2, la facoltà per gli Organi di giustizia di utilizzare “anche riprese televisive ed altri filmati” nella sola ipotesi del c.d. scambio di persona, mentre al successivo capo 1.3 consentono l’esame di filmati “per le gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema” purché “non visti dall’arbitro”. In tali ipotesi il Procuratore Federale deve far pervenire al G.S.N. “riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara”. Subito di seguito, l’alinea prevede che, “entro lo stesso termine”, società e tesserati “hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del G.S.N. una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza”, allegando gli stessi e la tassa di € 100,00, soggiungendo che “l’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta”. Infine, il capo in richiamo dispone che “con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al G.S.N. l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva ….. sanzionato dall’arbitro”. Nella presente fattispecie la reclamante A.C. Fiorentina non ha rispettato né le modalità, né i termini sopra riprodotti, previsti dalla norma, versando in atti soltanto innanzi la Corte i fotogrammi di cui intenderebbe servirsi, la cui produzione, tuttavia, sulla scorta delle disposizioni regolamentari appena richiamate deve essere colpita da ineluttabile sanzione di inammissibilità per mancato rispetto delle prescritte modalità e del prescritto termine. Ritiene in definitiva la Corte, in conformità ad indirizzo ormai granitico, che la propria decisione debba venir fondata esclusivamente sulle risultanze degli atti ufficiali, senza consentire ad emergenze estranee, anche solo affievolita rilevanza sulla formazione del proprio convincimento. Sulla base di tali risultanze processuali il reclamo può essere parzialmente accolto. Ricordato che il provvedimento del G.S.N. non ha distinto la complessiva squalifica evitando di ripartirla fra le due diverse condotte sanzionate, ritiene la Corte che la valutazione offerta al riguardo dal reclamo possa venir condivisa, tenuto conto che una giornata di squalifica è stata inflitta, con lo stesso C.U., anche al calciatore Munari della soc. Parma, per di più adottando la medesima motivazione contestata all’atleta della Fiorentina di aver “spinto reiteratamente con veemenza un calciatore avversario ponendogli le mani sul petto”. Le reciproche, reiterate e veementi spinte scambiate fra i due calciatori, risultanti dal referto arbitrale senza venir contrastate da altri atti ufficiali che in proposito nulla riferiscono, fanno ritenere pienamente congrua la sanzione di che trattasi, tenuto altresì conto del mancato reclamo della Soc. Parma in relazione alla squalifica del calciatore Munari. Il reclamo merita, viceversa, parziale accoglimento per quanto riguarda l’ulteriore sanzione, pari a tre giornate effettive di gara, dal momento che, sempre in base al rapporto del Direttore di gara, costituente – ripetesi - unico atto ufficiale sull’episodio, la condotta sanzionata, evidentemente ritenuta dal primo giudice violenta, può considerarsi più semplicemente irriguardosa, non risultando elementi che possano connotare di violenza l’appoggio, da parte del calciatore, di una mano sulla spalla dell’arbitro e nemmeno la successiva spinta, risultata inidonea a provocare conseguenze. E’ ben vero che taluni precedenti arresti di questa Corte e di altri Organi di giustizia, invocati in reclamo al fine di ottenere l’annullamento e/o una riduzione della squalifica, anno sanzionato con due giornate effettive di gara episodi fattuali sostanzialmente identici a quello di specie, ma accompagnati da espressioni ed epiteti nei confronti degli ufficiali di gara; ritiene tuttavia la Corte che la condotta del calciatore di cui al presente procedimento sia qualificabile come irriguardosa indipendentemente dall’accertata circostanza che tale condotta non è stata accompagnata da frasi e/o epiteti di sorta. Il più volte richiamato comportamento del calciatore BorjaValero che ha attinto il direttore di gara, ed in particolare l’effettuata spinta, ancorché lieve, nei confronti dello stesso, a parere del Giudicante equivalgono a condotta irriguardosa, sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive di gara, da aggiungere alla giornata di squalifica inflitta per le precedenti considerazioni. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze, riduce la sanzione inflitta al calciatore Valero Iglesias Borja a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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