F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIOAVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI; – AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA TRAPANI/MODENA DEL 22.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIOAVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI; - AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA TRAPANI/MODENA DEL 22.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la società Trapani Calcio S.r.l. (di seguito Trapani) ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Trapani/Modena del 22.2.2014, ha irrogato la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il Settore “Curva Nord” privo di spettatori nonché dell'ammenda di € 7.000,00 perché “prima dell'inizio della gara, nella fase di riscaldamento, dalla curva occupata dai sostenitori del Trapani venivano lanciati due sassi, dalle dimensioni di una noce, nei confronti di un Assistente che veniva colpito da un sasso all'anca sinistra e l'altro gli sfiorava il ginocchio”. Con i motivi scritti la reclamante eccepiva la sussistenza, nel caso di specie, di tre delle circostanze previste dall'art. 13, comma 1, C.G.S. e richiamate, altresì, dall'art. 14, comma 5. C.G.S., tali da escludere l'applicabilità di qualsivoglia sanzione punitiva per condotte scorrette e/o violente dei propri sostenitori, ampiamente di seguito illustrate e che si richiamano espressamente per la dovuta brevità. A supporto delle stesse ha indicato alcuni precedenti disciplinari adottati da questa Corte in casi consimili. Ha, altresì, rilevato che l'autore del gesto, prontamente identificato, era stato un giovanetto di appena 11 anni affetto da un deficit cognitivo che non gli consente di effettuare valutazioni corrette del proprio operato, e nei confronti del quale il Trapani si sarebbe assunto, per il futuro, l'impegno di stargli vicino contribuendo, con apposite iniziative a migliorarne le condizioni, così favorendone la sua maturazione psicologica ed intellettiva. Ha rilevato, altresì, che la gara si era svolta regolarmente con assoluta normalità e tranquillità. Ha, infine, sottolineato la mancanza di qualunque precedente specifico. Ha, quindi, concluso chiedendo: a) in via principale, l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo; b) in subordine, il ridimensionamento della entità del provvedimento gravato, con esclusione dell'obbligo di disputare una gara con il Settore “Curva Nord” privo di spettatori, limitando la sanzione ad una lieve ammenda. Alla seduta del 7.3.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - I Sezione Giudicante, sono comparsi i difensori della reclamante i quali hanno illustrato i motivi scritti, depositando una nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, recante la data 27.2.2014, invero non sottoscritta dal Presidente dell'Osservatorio, relativa alla gara Trapani/Modena del 22.2.2014, dal cui contenuto si evincerebbe l'avvenuta identificazione del minore che, come riferito nel corpo del reclamo, sarebbe stato l'autore del lancio di due sassi in base al quale il G.S. ha di seguito emesso il provvedimento sanzionatorio impugnato. Il reclamo è invero parzialmente fondato per quanto di ragione. Rileva, all'uopo, questa Corte che il gesto del lancio di due sassi, di ridotte dimensioni come indicato in referto, uno solo dei quali ha attinto l'anca sinistra del Quarto Ufficiale, non ha prodotto alcuna conseguenza lesiva, di modo che non appare di gravità tale, per come l’episodio appare ricostruibile, da giustificare l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Lancio, comunque, censurabile disciplinarmente, con conseguente rideterminazione della sanzione come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio di Trapani, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 10.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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