F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI CESARE VALERIO SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI CESARE VALERIO SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014) Premesso che, dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto redatto dall’Assistente del direttore di gara e dal collaboratore della Procura Federale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Rilevato che il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara al Signor Valerio Di Cesare, atleta tesserato con la Brescia Calcio S.p.A., con riferimento all’incontro di Campionato di Serie B Crotone/Brescia del 21 febbraio 2014, per comportamento non regolamentare tenuto in campo (1 giornata di squalifica, essendo il calciatore già diffidato) nonché per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e per avere infine, al rientro negli spogliatoi, spinto con violenza un calciatore della squadra avversaria (3 giornate di squalifica). Verificato che nel rapporto dell’Assistente del direttore di gara, Signor Giorgio Peretti, è testualmente rappresentato che “al termine della gara, sul terreno di gioco, il giocatore n. 6 del Brescia Di Cesare Valerio correva per 20 mt fino a metà campo spintonava numerosi avversari cercando di raggiungere un giocatore avversario creando una mass confrontation che stava per degenerare in una rissa. Sono intervenuti alcuni compagni di squadra per sopprimere l’ira dello stesso”. Riscontrato che, con espressioni pressoché identiche a quelle appena riprodotte, il rapporto steso dal collaboratore della Procura federale, Signor Antonio Lacava, riproduce i fatti ascritti al Di Cesare e lo sviluppo degli stessi secondo la sequenza e con le medesime implicazioni soggettive segnalate dall’Assistente del direttore di gara. Valutato che i motivi di ricorso dedotti dalla Brescia Calcio S.p.A. non colgono nel segno in quanto è ampiamente dimostrato dalla documentazione acquisita al fascicolo del presente contenzioso come effettivamente il Di Cesare, quando ancora si trovava in campo e nonostante la conclusione della gara, ha agito con veemenza al fine di raggiungere un calciatore della squadra avversaria correndo e spintonando altri calciatori “creando uno scompiglio generale che stava degenerando in rissa” (così, testualmente, nella relazione del collaboratore della Procura Federale), tanto che solo l’energico intervento dei compagni di squadra ha potuto evitare il contatto e la rissa. Ritenuto che il comportamento assunto dal calciatore in questione nell’episodio richiamato va indubbiamente ascritto nell’alveo di quelli non solo gravemente antisportivi, ma sicuramente in molti dei casi di quelli violenti, sia in ragione della platealità della condotta quanto del concretarsi dei singoli eventi e della vocazione della stessa a degenerare in rissa, qualora il Di Cesare avesse raggiunto l’avversario. Precisato che detto comportamento, cominciato sul terreno di gioco, è poi proseguito, secondo quanto è stato registrato e puntualmente riprodotto nel suo rapporto dal collaboratore della Procura federale, negli spogliatoi, luogo in cui il Di Cesare ebbe a spintonare con violenza, seppur senza provocare danni alla persona, il calciatore n. 10 del Crotone, Signor Pietro De Giorgio; comportamento che fu reso inoffensivo dal (nuovo) intervento di alcuni giocatori di entrambe le squadre e rispetto al quale le deduzioni della Società ricorrente, secondo la quale l’episodio non sarebbe avvenuto visto che il Di Cesare era stato convocato al fine di sottoscrivere il modulo federale contenente l’invito a presentarsi immediatamente presso i locali antidoping dello stadio e che dunque era sottoposto a “stretta e costante sorveglianza dell’ispettore federale”, non possono trovare alcuna conferma fattuale stante la puntuale descrizione dei fatti registrata dal collaboratore della Procura Federale Signor Lacava, dimostrativi di una sequenza incompatibile con la versione prospettata nel ricorso introduttivo Stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta della squalifica per complessive quattro giornate effettive di gara in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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