F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PACI MASSIMO SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PACI MASSIMO SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014) Premesso che, dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto redatto dall’Assistente del direttore di gara e dal collaboratore della Procura Federale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Rilevato che il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per 7 giornate di gara ed ammonizione al Signor Massimo Paci, atleta tesserato con la Brescia Calcio S.p.A., con riferimento all’incontro di Campionato di Serie B Crotone/Brescia del 21 febbraio 2014, “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (sesta sanzione) e per avere, al 48° del secondo tempo, colpito volontariamente un avversario con una gomitata alla nuca e per avere inoltre, all’atto dell’espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro appoggiando la fronte alla sua e rivolgendogli espressioni ingiuriose”. Verificato che nel rapporto del direttore di gara, Signor Angelo Cervellera, è testualmente rappresentato che al 48° del secondo tempo il calciatore del Brescia Massimo Paci veniva espulso “perché a gioco in svolgimento colpiva volontariamente con una gomitata un avversario alla nuca. Dopo avergli mostrato il provvedimento disciplinare, questi veniva verso di me con fare minaccioso e appoggiava la sua fronte alla mia”. Il rapporto dell’arbitro prosegue con l’indicazione dell’insulto proferito al suo indirizzo e riportando la frase dal calciatore pronunciata nei suoi confronti “adesso mi devi dire perché mia hai espulso altrimenti non esco!!”. Conclude il proprio rapporto sul punto il direttore di gara riferendo che “soltanto l’intervento di un suo compagno lo faceva allontanare”. Valutato che la ricostruzione dei fatti scolpita nel rapporto del direttore di gara evidenzia sia il comportamento violento posto in essere dal calciatore Paci nei confronti dell’avversario sia l’atteggiamento intimidatorio esercitato nei confronti del medesimo direttore di gara all’atto dell’espulsione aggravato dalla espressioni ingiuriose ben descritte nel rapporto stesso e pronunciate dallo stesso Paci proprio nel momento in cui promuoveva detto atteggiamento intimidatorio. Considerato che i motivi ricorso dedotti dalla Brescia Calcio S.p.A. non possono condividersi con riferimento alle contestazioni circa la dinamica del contrasto con l’avversario, atteso che, come è noto, in detto contesto non è utilizzabile la prova televisiva o fotografica; né dette controdeduzioni colgono nel segno con riferimento alla tipologia di condotta assunta dal Paci nei confronti del direttore di gara, essendo documentalmente dimostrati tanto la portata intimidatrice della reazione prodotta dal calciatore quanto la pronuncia di frasi ingiuriose (e l’atteggiamento intimidatorio) nei confronti dell’arbitro. Ritenuto tuttavia di valorizzare, in ciò accogliendo in via del tutto residuale le richieste della Società ricorrente, la circostanza che il suddetto atteggiamento intimidatorio non è stato accompagnato, oltre alla pronuncia di ingiurie, da alcun riscontrato comportamento violento del calciatore nei confronti del direttore di gara e che per tale ragione appare più congrua ed aderente ai fatti per come sono stati documentalmente riscontrati una squalifica complessiva di sei giornate, oltre alla sanzione dell’ammonizione (che resta incontestata). Stimato, conclusivamente, di dover riformulare come sopra al fine di renderla congrua la sanzione inflitta e quindi, in parziale accoglimento del ricorso, stabilirla nella squalifica per complessive 6 giornate effettive di gara ed ammonizione, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia, riduce la sanzione inflitta al calciatore Paci Massimo a 6 giornate effettive di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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