F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO PROC. D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NUNES JESUS JUAN GUILHERME SEGUITO GARA ROMA/INTERNAZIONALE DELL’1.3.2014, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO PROC. D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NUNES JESUS JUAN GUILHERME SEGUITO GARA ROMA/INTERNAZIONALE DELL’1.3.2014, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014) La Corte di Giustizia Federale, considerato che risultano nel caso di specie integrati i requisiti previsti dall’art. 35 C.G.S., ed in particolare un fatto comunque riconducibile ad un gesto di condotta violenta, quale è stato certamente il pugno inferto dal calciatore Juan Jesus della società Internazionale al calciatore Romagnoli, nonché la circostanza che il fatto stesso non risulta essere stato percepito dall’arbitro, tra l’altro consultato specificamente in merito dal Giudice Sportivo Ritenuto che al riguardo, allo stato della normativa vigente, non possa darsi spazio alla teorica “percepibilità” dell’accadimento, facendo riferimento a concetti come lo spazio visivo e di visuale dell’arbitro e dei suoi assistenti e addizionali, dovendosi fare riferimento a quanto concretamente percepito o meno dagli Ufficiali stessi (come dai medesimi confermato). Ritenuto, altresì - data l’ammissibilità della prova televisiva ed integrato, come accennato, un fatto di condotta violenta non visto dall’arbitro - che non si possa scendere al di sotto del minimo edittale previsto dall’art. 19.4 lett. b) C.G.S., respinge il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal F.C. Internazionale di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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