F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 9. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/ROMA DEL 22.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 9. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/ROMA DEL 22.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014) I membri della Procura Federale presenti presso lo stadio Dall’Ara di Bologna segnalavano nel loro rapporto che circa 45 minuti prima dell’inizio della gara Bologna/Roma del 22.2.2014, si verificavano alcuni incidenti nella zona antistante lo stadio di Bologna provocati dai tifosi della Roma al seguito della squadra. In particolare, i medesimi avrebbero tentato di abbattere un cancello che divideva la zona esterna con quella dei tornelli di ingresso, lanciando svariato materiale all’indirizzo delle Forze dell’Ordine. I medesimi tifosi si sarebbero resi responsabili, nel corso dell’incontro, del lancio di alcuni bengala e petardi verso il terreno di gioco e verso il settore occupato dai tifosi del Bologna. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n 135 del 25.2.2014), irrogava a carico della Società Roma la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) con la diffida. Proponeva reclamo la Società Roma, a mezzo del proprio legale di fiducia, chiedendo l’annullamento (ed in subordine la riduzione della sanzione), evidenziando che i fatti erano accaduti non nel proprio impianto sportivo bensì in trasferta e che quindi la Società anche in considerazione della formulazione letterale dell’art. 14, comma 1, C.G.S., non poteva essere ritenuta responsabile del comportamento dei propri tifosi. Al riguardo infatti mancava la possibilità di controllo e gestione dell’evento sportivo che era appunto organizzato dalla Società ospitante. Nell’impugnazione si sosteneva poi che ove la sanzione trovava fondamento nell’art. 4, comma 3, C.G.S. – che prevede la responsabilità oggettiva della Società per il comportamento dei propri tifosi – la medesima doveva essere attenuata in virtù dell’art. 13 C.G.S. con il riconoscimento delle attenuanti. Subordinatamente veniva chiesta comunque la riduzione della sanzione in quanto, pur essendo due gli episodi censurati (quello fuori e quello dentro lo stadio) non poteva esservi il cumulo anche perché la loro rilevanza era assolutamente limitata. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società Roma giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall’adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della tifoseria stessa. Si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono sia all’interno dell’impianto sportivo che nelle sue immediate vicinanze. Al riguardo il Giudice Sportivo, nella decisione contestata, ha attenuato la sanzione in applicazione – facendone espresso richiamo – del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. a) e b), e 14, comma 5. Non paiono cogliere nel segno, al riguardo, le osservazioni del reclamo circa la non applicabilità tout court dell’art. 14 ai fatti accaduti in trasferta. Una coordinata lettura della norma citata non può infatti prescindere dalle ulteriori previsioni degli artt. 12 e 13, che non limitano chiaramente i fatti con riguardo a quelli avvenuti nel“…proprio impianto sportivo…”. Anzi secondo quanto espressamente previsto dall’art. 12, comma 3, la Società risponde per l’introduzione e all’utilizzazione “…negli impianti sportivi…” di materiale pirotecnico, ecc., da parte dei propri tifosi. La portata generale della normativa, tesa a prevenire fatti pericolosi e/o violenti, e la conseguente responsabilità oggettiva, trova appunto nel sistema una indicazione di principio generale nell’art. 4 ed una mera specificazione delle sanzioni e delle attenuanti negli artt. 12 e ss. Fatta questa premessa la Corte non può fare a meno di rilevare che gli accadimenti non hanno provocato vulnus peculiare alla pubblica incolumità, non essendo stato attinto dal lancio del materiale pirotecnico nessun tifoso avversario e non avendo avuto alcuna concreta conseguenza le condotte violente poste in essere all’esterno dello stadio, ritenendosi pertanto equa una ulteriore attenuazione della sanzione che viene così determinata in € 30.000,00 (trentamila/00). Ferme le ulteriori statuizioni della pronuncia di primo grado. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 30.000,00 permanendo la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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