LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 240 del 25.06.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Luca OLIVIERI/A.S.D.FLAMINIA CIVITA CASTELLANA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 240 del 25.06.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Luca OLIVIERI/A.S.D.FLAMINIA CIVITA CASTELLANA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/03/2014 il sig.Luca OLIVIERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FLAMINIA CIVITACASTELLANA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.2.250,00, richiedeva la condanna delta Società al pagamento delta rimanente somma di €.750,00 maturata fino al mese di dicembre 2013 in quanto poi svincolato..La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro delta pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FLAMINIA CIVITACASTELLANA al pagamento in favore del sig.Luca OLIVIERI della somma di €.750,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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