COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 135 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIGNATARO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETà SARNESE 1926): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SARNESE 1926 (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 135 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIGNATARO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETà SARNESE 1926): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SARNESE 1926 (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 6 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 4 marzo 2014, prot. 4737/478, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla odierna riunione è presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che, non risulta, in atti, la prova di avvenuto ricevimento delle raccomandate postali, da parte dei deferiti, per cui questa C.D.T., per garantire il diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, a nuova data. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questa Commissione determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame a data da destinarsi, per cui DISPONE il rinvio a data da destinarsi, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti.
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