COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 127. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO QUARTOGRAD – GARA CIRGOMME SP. CLUB/QUARTOGRAD DEL 15.03.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 127. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO QUARTOGRAD – GARA CIRGOMME SP. CLUB/QUARTOGRAD DEL 15.03.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nelle riunioni del 7 e 14.04.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante sostiene che l’arbitro sarebbe incorso in un errore di persona, ovvero che a profferire le ingiurie e minacce all’indirizzo del direttore di gara non sarebbe stato il sig. Amazzini Fabio, ma, bensì, il sig. Matarese Giuseppe, dirigente. Di contro l’arbitro, dopo aver indicato il nominativo del sig. Amazzini nel proprio rapporto di gara, ha confermato quanto già da lui stesso riferito, in due successive audizioni presso questa Commissione: nella prima (il 7.04.2014), egli ha riconosciuto (tra le due persone sottoposte alla disamina dell’arbitro medesimo, mediante anche fotografia a colori di entrambi) il sig. Amazzini; nella seconda (il 14.04.2014), ha confermato quanto già scritto e detto, anche dopo aver ascoltato la cronaca di una emittente radiofonica, “Quartograd radio”, nella quale veniva indicato, come allontanato dal campo, il sig. Matarese Giuseppe. Le dichiarazioni dell’arbitro sono peraltro confermate, in modo inoppugnabile ed idoneo a sgombrare il campo da ogni potenziale equivoco, dalla dichiarazione scritta, datata 28.04.2014, fatta pervenire alla C.D.T., via e-mail, da parte di un dirigente arbitrale, presente alla gara di cui trattasi in qualità di Organo Tecnico, per la visionatura del direttore di gara. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, il reclamo non può trovare accoglimento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Quartograd; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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