COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 27.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AFRO NAPOLI UNITED – GARA SPORTING SAN GIORGIO/AFRO NAPOLI UNITED DEL 21.06.2014 – SEMIFINALE COPPA PROVINCIA DI NAPOLI – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 27.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AFRO NAPOLI UNITED – GARA SPORTING SAN GIORGIO/AFRO NAPOLI UNITED DEL 21.06.2014 – SEMIFINALE COPPA PROVINCIA DI NAPOLI – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 55 del 25.06.2014, pag. 1453), con la quale è stata inflitta, alla società medesima, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per indebita sostituzione, in violazione della relativa normativa, dell’assistente di parte con una persona fisica che aveva, precedentemente, partecipato alla gara come calciatore. Il ricorso della società Afro Napoli United deve essere dichiarato inammissibile. La società ricorrente, infatti, ai sensi dell’art. 46, comma 1, e dell’art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l’atto d’impugnazione, in quanto finalizzato anche alla modifica del risultato, sia a questa C.D.T., sia alla società controparte, allegando, al reclamo spedito a questa C.D.T., l’attestazione dell’eseguito invio alla società controparte. Invero, quest’ultima assume, nel procedimento disciplinare in esame, la qualità di controinteressata. L’innanzi sottolineata inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Afro Napoli United; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it