COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRE. CAS CITTA’ DI PALOMBARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE KAMBERI ALBANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: CRE.CAS CITTA’ DI PALOMBARA – NUOVA POL. DE ROSSI del 15.3.2014 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRE. CAS CITTA’ DI PALOMBARA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE
KAMBERI ALBANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014
(Gara: CRE.CAS CITTA’ DI PALOMBARA – NUOVA POL. DE ROSSI del 15.3.2014 –
Campionato Jun. Reg. B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA, sostiene che il gesto del calciatore KAMBERI di
aver calciato il pallone contro l’arbitro attingendolo ad una gamba, sia stato solamente un gesto di
stizza e chiede pertanto una riduzione della squalifica al citato giocatore.
Tale istanza è stata ribadita in sede di audizione della predetta Società.
Dal contenuto degli atti ufficiali, per contro, si rileva la volontarietà del gesto del KAMBERI, che
però, ad avviso di questo Organo di Giustizia Sportiva, offre margini di un lieve ridimensionamento.
Tutto ciò premesso e motivato, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore KAMBERI ALBANO al 31.10.2014,
come già anticipato sul C.U. n. 227 del 18.4.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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