COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI BIANCHI EDOARDO RIGGIO ROBERTO E RUBEO GIANLUCA NONCHE’ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI1 E 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI BIANCHI EDOARDO RIGGIO ROBERTO E RUBEO GIANLUCA NONCHE’ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI1 E 2 DEL C.G.S.. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 29.1.2014, segnalava alla Procura Federale che la Società CIRCOLO TENNIS EUR, partecipante al Campionato di Calcio a 5 C1, non ottemperava all’obbligo di tesserare un allenatore di Calcio a 5 abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Rilevava, altresì, che la Società deferita utilizzava le prestazioni del Sig. PAOLO MINICUCCI, il cui ultimo tesseramento risale alla stag. sport. 2000/2001, sostituito poi dal Sig. GIORGIO ZITO, il cui ultimo tesseramento risale alla stag. sport. 2011/2012, così come effettivamente risulta da copie dei referti e di distinte di gare disputate dalla Società CT EUR dal 17.9.2013 al 18.1.2014. La Procura Federale disponeva l’audizione di entrambi i prevenuti i quali, in tale sede, ammettevano gli addebiti giustificandosi, il MINICUCCI con l’aver effettuato richiesta di tesseramento quale tecnico prima dell’inizio della stag. sport. 2013/2014, e lo ZITO, già tesserato quale dirigente della C.T. EUR , credeva di essere legittimato allo svolgimento di tale attività in quanto in possesso della qualifica di “allenatore di Calcio a 5”. Il MINICUCCI, nonostante aver ricevuto, nell’ottobre del 2013, comunicazione dal Comitato Regionale Lazio con la quale veniva respinta la richiesta di tesseramento avanzata dalla Società CIRCOLO TENNIS EUR – in quanto non aveva corrisposto le previste quote di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico – continuava ad espletare le funzioni di allenatore, tanto che, a seguito di una espulsione comminatagli nella gara CT EUR – CAPITOLINA C5 dell’11.1.2014, inviava dal proprio account, in data 17.1.2014 al C.R. Lazio una e-mail contenenti espressioni lesive della classe arbitrale e dei designatori. Alla luce delle considerazioni suesposte, la Procura deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. BIANCHI EDOARDO per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 1 della NOIF, i Sigg.ri RIGGIO ROBERTO e RUBEO GIANLUCA per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 1 della NOIF e 61 delle NOIF e la Società A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR ai sensi dell’art. 4 commi1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta da questa Commissione Disicplinare Territoriale, era presente il Rappresentante della Procura Federale, Avv. GIAMMARIA CAMICI e, per i deferiti, l’Avv. MARCO SCOGNAMILLO. L’Avv. SCOGNAMILLO, indipendentemente dalla memoria difensiva prodotta e versata in atti, richiede preliminarmente l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Il Rappresentante della Procura, prestato il consenso, concorda la sanzione a carico della Società CIRCOLO TENNIS EUR nell’ammenda di € 400, così determinata in quanto la sanzione iniziale prevista consisteva nell’ ammenda di € 600,00 diminuita di un terzo in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Per quanto concerne il Sig. BIANCHI EDOARDO, concorda la sanzione in 2 mesi di inibizione, così determinata in quanto la sanzione iniziale prevista 3 mesi di inibizione, diminuita in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Per i Sigg.ri RIGGIO ROBERTO e RUBEO GIANLUCA, concorda la sanzione in 40 giorni di inibizione, partendo da una sanzione iniziale di 2 mesi di inibizione, diminuita in applicazione dell’art. 23 del C.G.S.. Questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che le richieste di sanzione proposte siano congrue rispetto agli addebiti DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e pertanto conferma l’ammenda di € 400 a carico della Società CIRCOLO TENNIS EUR, di inibizione per mesi 2 a carico del Presidente BIANCHI EDOARDO e di inibizione per 40 giorni a carico dei Sigg.ri RIGGIO ROBERTO e RUBEO GIANLUCA. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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