COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DEP. VITTORIA GROTTAROSSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEI CALCIATORI CENTONI SANDRO E MAURO ALBERTO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 DEL 22.5.2014 (Gara: DEP. VITTORIA GROTTAROSSA – DEP. COLLATINA del 12.5.2014 – Torneo Dopolavoro Atac)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DEP. VITTORIA GROTTAROSSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEI CALCIATORI CENTONI SANDRO E MAURO ALBERTO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 DEL 22.5.2014 (Gara: DEP. VITTORIA GROTTAROSSA – DEP. COLLATINA del 12.5.2014 – Torneo Dopolavoro Atac) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, osserva: la società DEP. VITTORIA GROTTAROSSA ha eccepito, la decisione riguardante la squalifica ai calciatore CENTONI SANDRO e MAURO ALBERTO come a margine, asserendo che il CENTONI avrebbe sputato in terra, mentre il MAURO non si sarebbe assolutamente reso responsabile di tale gesto. Dalla lettura degli atti ufficiali, emerge invece che durante il secondo tempo, il calciatore CENTONI, espulso per doppia ammonizione, sputava contro un assistente arbitrale, attingendolo alla divisa, lanciandogli contro una scarpa da gioco; a fine gara, il giocatore MAURO, colpiva l’arbitro ed un assistente con sputi alla divisa. Tanto premesso, considerato che la ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno di quanto affermato, limitandosi a generiche negazioni di reponsabilità dei propri tesserati, il reclamo non ha possibilità di essere accolto. Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 264 del 13.6.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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