COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIOC COCCIANO FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.5.2017 A CARICO DEL DIRIGENTE CARDINI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 78SGS DEL 15.5.2014 (Gara: GIOC COCCIANO FRASCATI – INFERNETTO CALCIO dell’ 11.5.2014 – G.mi Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIOC COCCIANO FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.5.2017 A CARICO DEL DIRIGENTE CARDINI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 78SGS DEL 15.5.2014 (Gara: GIOC COCCIANO FRASCATI – INFERNETTO CALCIO dell’ 11.5.2014 – G.mi Prov. Roma) La Società COCCIANO FRASCATI con il presente reclamo, contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo competente, avverso il provvedimento di inibizione fino al 31.5.2017 inflitta all’assistente di parte GARDINI ROBERTO. La reclamante, sia nel ricorso originario che in sede di audizione, ha escluso che il GARDINI abbia colpito l’arbitro con uno schiaffo, ammettendo però che dopo l’allontanamento, abbia protestato con veemenza, consegnando quindi la bandierina al Direttore di gara. Chiede in conclusione la Società COCCIANO FRASCATI, una rivisitazione della sanzione ritenuta eccessiva rispetto a quanto accaduto in campo. L’arbitro, convocato per favorire chiarimenti sull’episodio in discussione, ha dichiarato senza ombra di dubbio die ssere stato colpito con uno schiaffo dal Sig. CARDINI ROBRTO. Successivamente, il Giudice gli si avvicinava nuovamente e gli inseriva l’asta della bandierina dentro la maglia della divisa. Ha altresì precisato l’arbitro, che nel verbale rilasciato alla Questura di Roma, non è stato riportato quanto da lui detto a voce, sulle modalità dell’aggressione subita. Comunque, aldilà di tutto questo, la Commissione Disciplinare Territoriale, ritiene che il provvedimento disciplinare adottato nei confronti di CARDINI ROBERTO, sia del tutto congruo, rispetto al comportamento tenuto dall’assistente di parte, censurabile sotto ogni aspetto e di particolare gravità, per aver colpito il direttore di gara con uno schiaffo, causandogli persistente dolore. Ciò detto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 264 del 13.6.2014 La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it