COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA SCALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’8.5.2018 A CARICO DEL CALCIATORE ALTOBELLI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 72 DEL 7.5.2014. (Gara: SS PIETRO E PAOLO – LATINA SCALO del 3.5.2014 – Campionato Jun. Prov. Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA SCALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO ALL’8.5.2018 A CARICO DEL CALCIATORE ALTOBELLI MICHELE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON
C.U. N. 72 DEL 7.5.2014.
(Gara: SS PIETRO E PAOLO – LATINA SCALO del 3.5.2014 – Campionato Jun. Prov. Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società LATINA SCALO, nel proprio reclamo, fa presente che l’autore del gesto di aver attinto
con un calcio l’arbitro alla zona lombare, non è il calciatore ALTOBELLI, bensì il compagno di
squadra CARDINALI MATTIA, di cui allega dichiarazione di assunzione di responsabilità.
Chiede, quindi, la revoca della squalifica a carico del calciatore ALTOBELLI.
E’ stato sentito l’arbitro della gara, il quale, in sede di audizione, ha ribadito il contenuto del proprio
referto , confermando l’ALTOBELLI quale autore del calcio a fine gara: non aveva avuto dubbi
circa l’identità del calciatore, in quanto espulso pochi minuti prima della fine dell’incontro ed anche
per la circostanza che, voltandosi dopo il colpo, era vicino a lui soltanto il citato giocatore della
Società LATINA SCALO.
Tanto premesso, ancorchè siano da considerare destituite di fondamento le lamentele della
ricorrente, la squalifica può essere ridimensionata, anche in relzione alle non significative
conseguenze subite dal Direttore di gara.
Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo al 31.10.2017 la squalifica a carico del calciatore ALTOBELLI
MICHELE, così come anticipato sul C.U. n. 264 del 13.6.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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