COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 18/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARINELLI BRUNO, GIORGI UMBERTO E BRANDI RAFFAELE
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 18/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARINELLI BRUNO, GIORGI UMBERTO E BRANDI RAFFAELE
Con provvedimento del 28 marzo 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:
MARINELLI Bruno, all’epoca dei fatti Presidente ed amministratore unico dall’8 maggio 2009 al 10 gennaio 2013 e liquidatore da tale data sino alla dichiarazione di fallimento dell’U.S. Tolentino S.r.l. per la violazione dei principi di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione della società, il dissesto economico-patrimoniale ed il successivo fallimento della stessa;
• GIORGI Umberto, all’epoca dei fatti Vice Presidente dell’organo direttivo e socio al 34% dell’U.S. Tolentino S.r.l., per la violazione dei principi di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con il proprio comportamento, in relazione al ruolo ricoperto, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, per non aver espresso, in particolare, alcun dissenso sulla gestione del Presidente ed amministratore unico, per non aver vigilato sull’operato dell’amministratore unico e per la mancata ricapitalizzazione del capitale sociale;
• BRANDI Raffaele, all’epoca dei fatti Vice Presidente dell’organo direttivo e socio al 34% dell’U.S. Tolentino S.r.l., per la violazione dei principi di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con il proprio comportamento, in relazione al ruolo ricoperto, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, per non aver espresso, in particolare, alcun dissenso sulla gestione del Presidente ed amministratore unico, per non aver vigilato sull’operato dell’amministratore unico e per la mancata ricapitalizzazione del capitale sociale.
Con nota del 12 maggio 2014 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura Federale ed i deferiti Giorgi Umberto e Brandi Raffaele, entrambi assistiti dal medesimo difensore. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza. I deferiti presenti, anche tramite il loro difensore, concludevano chiedendo il proscioglimento dalle violazioni loro ascritte, deducendo che, essendo l’U.S. Tolentino strutturata come società a responsabilità limitata con amministratore unico, essi non avevano alcuna possibilità di intervenire nelle decisioni operative prese, appunto, dal solo Marinelli Bruno, in tale veste. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti presenti al dibattimento;
• ritenuta provata per tabulas, alla luce della documentazione in atti, la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro contestate nel deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, ci si riporta integralmente;
• ritenuto che delle violazioni loro ascritte debbano rispondere tutti i deferiti, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti e del diverso contributo degli stessi;
• ritenute eque, in relazione all’entità delle infrazioni specificamente commesse dai deferiti, le sanzioni indicate in dispositivo;
• visti gli artt. della rubrica, nonché l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, dichiara la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti ad essi ascritti ed applica le seguenti sanzioni:
a) inibizione di anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per MARINELLI Bruno;
b) inibizione di anni due per GIORGI Umberto;
c) inibizione di anni due per BRANDI Raffaele.
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