COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 19.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 8/5/2014 (prot.n.6399/610pf1314/MS/vdb) nei confronti di: 1.Adamuccio Lorenzo n.q. di Presidente della ASD A. Toma Maglie, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. e dell’art.8 comma 15 C.G.S., in relazione all’art.94 comma 15 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n.1 stagione sportiva 2013/2014 del 19/10/2013, emessa all’esito del reclamo n.88/23 proposto dall’allenatore Martina Gianluca; 2.L’ASD A. Toma Maglie per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come sopra analiticamente descritti.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 19.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 8/5/2014 (prot.n.6399/610pf1314/MS/vdb) nei confronti di: 1.Adamuccio Lorenzo n.q. di Presidente della ASD A. Toma Maglie, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. e dell’art.8 comma 15 C.G.S., in relazione all’art.94 comma 15 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n.1 stagione sportiva 2013/2014 del 19/10/2013, emessa all’esito del reclamo n.88/23 proposto dall’allenatore Martina Gianluca; 2.L’ASD A. Toma Maglie per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come sopra analiticamente descritti. FATTO Con decisione pubblicata sul C.U. n.1 del 19/10/2013 il collegio Arbitrale della LND FIGC condannava la ASD Toma Maglie al pagamento della somma di € 5.505,00, in favore dell’allenatore sig. Martina Gianluca. A seguito della relazione del sostituto Procuratore Avv. Alessandro Boscarino, la Procura Federale rilevava che dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, la ASD A. Toma Maglie non aveva pagato –nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, quanto indicato nel dispositivo del lodo arbitrale LND su menzionato. Con la nota innanzi menzionata del 15/11/2013 la già citata Procura Federale, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva - con racc.a.r. del 16/5/2013 – la convocazione dei suddetti deferiti per l’udienza del 9/6/2014 alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - per la soc. ASD A. Toma Maglie l’ammenda di €300,00 e la penalizzazione di n.2 punti in classifica da scontarsi nella stagione Sportiva 2014-2015 (secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 del C.G.S.); - per il sig. Adamuccio Lorenzo, la inibizione di mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD Toma Maglie non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND; nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS. Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo: P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: -affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi: -al sig. Adamuccio Lorenzo all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD A. Maglie la inibizione per la durata di mesi 6; - alla soc. ASD A. Maglie l’ammenda di €300,00 e la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2014-2015, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.
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