COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 19.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/4/2014 (prot.n.5918/142pf1213GR/mg) nei confronti di: 1) – Bagno Antonio, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Racale (oggi fusa nella Società ASD REal Racale) nella S.S. 2011/2012, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del CGS in relazione all’art.8, comma 9, del CGS e all’art.94 ter, comma 13 delle NOIF per non aver provveduto a corrispondere la somma di €2.000,00 in favore del sig. Gioacchino Marangio, come da decisione del Collegio Arbitrale/LND , pubblicata sul C.U. n.4 del 14 aprile 2012 – Riunione del 14 aprile 2012, notificata il 9/5/2012, o comunque per non avervi provveduto entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa; il tutto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva. – 2) ASD REAL RACALE a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 19.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/4/2014 (prot.n.5918/142pf1213GR/mg) nei confronti di: 1) - Bagno Antonio, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Racale (oggi fusa nella Società ASD REal Racale) nella S.S. 2011/2012, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del CGS in relazione all’art.8, comma 9, del CGS e all’art.94 ter, comma 13 delle NOIF per non aver provveduto a corrispondere la somma di €2.000,00 in favore del sig. Gioacchino Marangio, come da decisione del Collegio Arbitrale/LND , pubblicata sul C.U. n.4 del 14 aprile 2012 – Riunione del 14 aprile 2012, notificata il 9/5/2012, o comunque per non avervi provveduto entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa; il tutto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva. - 2) ASD REAL RACALE a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. FATTO Con decisione pubblicata sul C.U. n.4 del 14/4/2012, il collegio Arbitrale della LND-FIGC condannava la SOC. ASD Real Racale, al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore dell’allenatore sig. Gioacchino Marangio. A seguito della nota del Comitato Regionale Puglia del 13/7/2012 (prot. N.278) la Procura Federale rilevava che dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l’ASD Racale non risultava avesse provato di aver eseguito, nei termini stabiliti dalla normativa, quanto indicato nel dispositivo del lodo arbitrale LND su menzionato. Con la nota innanzi menzionata del 15/4/2014 la già citata procura Federale deferiva pertanto a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia i suddetti incolpati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva - con racc.a.r. del 12/5/2014- la convocazione dei deferiti per l’udienza del 9/6/2014 alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti più volte menzionati ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - per la soc. ASD Real Racale (già ASD Racale) l’ammenda di €1.000,00 e la penalizzazione di n.1 punto in classifica (da scontarsi nella stagione Sportiva 2014-2015 secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 del C.G.S.);- per il sig. Bagno Antonio la inibizione di mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD Racale (oggi fusa nella soc. ASD Real Racale), non risulta che abbia eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS. Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo: P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: -affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi: -al sig.Bagno Antonio all’epoca dei fatti Presidente dell’ASd Racale (oggi ASD Real Racale) la inibizione per la durata di mesi 6; - alla soc. ASD Real Racale (già ASD Racale) l’ammenda di €1.000,00 e la penalizzazione di n.1 punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2014-2015, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.
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