COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 214/A A.S.D. FORTITUDO CAMARO (ME) appello avverso squalifica fino al 6 aprile 2019 calciatore sig. Francesco Venuti – Gara III Cat. Fortitudo Camaro/Stella San Leone 2013 del 06/04/2014 – C.U. n° 58 del 11/04/2014 della Delegazione Provinciale di Messina

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 214/A A.S.D. FORTITUDO CAMARO (ME) appello avverso squalifica fino al 6 aprile 2019 calciatore sig. Francesco Venuti - Gara III Cat. Fortitudo Camaro/Stella San Leone 2013 del 06/04/2014 - C.U. n° 58 del 11/04/2014 della Delegazione Provinciale di Messina Con il proposto appello la società Fortitudo Camaro contesta la decisione impugnata, chiedendone la revoca o, in subordine, una riduzione in termini più equi. Contestualmente chiede che venga disposta l’audizione del calciatore squalificato in contraddittorio con il direttore di gara e chiede che vengano assunti dei testi al fine di dimostrare la non veridicità di quanto riportato in referto. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo in questione è inammissibile sotto due profili. Innanzitutto lo stesso risulta essere stato proposto oltre i termini di cui all’art. 46 comma 4 del C.G.S il quale stabilisce in maniera tassativa che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Ragion per cui il reclamo in questione doveva essere proposto entro e non oltre il 18 aprile 2014 atteso che il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul C.U. n. 58 dell’11 aprile 2014. A parte quanto sopra il reclamo in questione sarebbe inammissibile poichè lo stesso non risulta essere stato sottoscritto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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