COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 255/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Buseto (63629) Sig. Grasso Giovanni (Presidente all’epoca dei fatti) 4 Comunicato Ufficiale 568 Commissione Disciplinare Territoriale 50 del 17 giugno 2014 N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 255/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Buseto (63629) Sig. Grasso Giovanni (Presidente all’epoca dei fatti) 4 Comunicato Ufficiale 568 Commissione Disciplinare Territoriale 50 del 17 giugno 2014 N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 04/02/2014 prot. 11.835 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori prima evidenziati. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Buseto è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 408 CDT 29 del 19/03/2013, applica: l’ammenda di € 540,00 alla società ASD Buseto (63629); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Grasso Giovanni; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Altesi Leonardo, Badalucco Andrea, Criscenti Rosario Roberto, Guarano Vito, Messina Massimo, Poma Giovanni, Sansica Antonino, Savalli Massimo, Virgilio Giuseppe, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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