COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 260/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Piedimonte Etneo (934496) Sig. Fichera Alfredo (Presidente all’epoca dei fatti) N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 260/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Piedimonte Etneo (934496) Sig. Fichera Alfredo (Presidente all’epoca dei fatti) N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 04/02/2014 prot. 11.840 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando le certificazioni mediche relative a tutti i calciatori deferiti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone din procedere nei confronti della società ASD Piedimonte Etneo, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Fichera Alfredo, dei calciatori Pennisi Luigi, Romeo Leonardo, Torrisi Giovanni, Turiano Marco, Valastro Giuseppe (1984), Vecchio Carmelo, Vitello Marco, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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