COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 266/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Paolini Marsala (931498) Sig. Anastasi Pietro (Presidente all’epoca dei fatti) N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 266/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Paolini Marsala (931498) Sig. Anastasi Pietro (Presidente all’epoca dei fatti) N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 04/02/2014 prot. 11.869 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società ha inviato memorie difensive allegando la sola certificazione medica relativa al calciatore Abramo Andrea. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei rimanenti calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Paolini Marsala è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 127 CDT 10 del 15/10/2013, applica: l’ammenda di € 1.260,00 alla società ASD Paolini Marsala (931498); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Anastasi Pietro; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ampola Giovanni, Buffa Gabriele, Cialona Ignazio, Di Girolamo Nicola, Di Vincenzo Pietro, Fiorino Fabio, Garziano Vincenzo, Giacalone Alessandro, Giacalone Angelo Luca, Giubaldo Francesco, Ienna Biagio, Mannone Antony, Marino Gaspare, Nocolosi Davide, Oddo Gianmarco, Oddo Leonardo, Panitteri Umberto, Pellegrino Angelo, Pizzo Vito, Saffioti Mariano Mario, Saladino Vito, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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