• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 269/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Scoglitti Soccer (920608 – cessate tutte le attività dal 28/11/2013)
Sig. Clemenza Alessio (Presidente all’epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 269/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Scoglitti Soccer (920608 – cessate tutte le attività dal 28/11/2013)
Sig. Clemenza Alessio (Presidente all’epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 10/02/2014 prot. 11.872 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della
F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di
tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie
difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti
deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità
sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali
e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Scoglitti Soccer ha
cessate tutte le attività dal 28/11/2013), applica:
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore
all’epoca dei fatti contestati Sig. Clemenza Alessio;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta
certificazione medica a carico dei calciatori Caruso Andrea, Domicolo Nunzio, Ferrara
Giuseppe Margani Luigi, Smecca Salvuccio, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei
fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in
osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 269/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Scoglitti Soccer (920608 – cessate tutte le attività dal 28/11/2013)
Sig. Clemenza Alessio (Presidente all’epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"