COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – AMERINA DISPUTATA A MARCELLANO DI GUALDO CATTANEO IL 18.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER OTTO GARE AL CALCIATORE MEMAJ ALFRED TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – AMERINA DISPUTATA A MARCELLANO DI GUALDO CATTANEO IL 18.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA PER OTTO GARE AL CALCIATORE MEMAJ ALFRED TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Grifo Cannara, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara è emerso che il calciatore Alfred Memaj, nel protestare nei confronti del direttore di gara, ha pronunciato frasi offensive e gravemente irriguardose nei suoi confronti; inoltre ha puntato il dito indice di fronte agli occhi dell’Arbitro ed ha lievemente appoggiato le mani sul petto del medesimo, senza tuttavia provocargli alcun dolore. A parere di questa Commissione il gesto non ha assunto alcun connotato di violenza, essendosi invero trattato di una snodata protesta. Alla luce di quanto procede, la squalifica inflitta dal G.S. può essere ridotta a sei giornate di gara. P.Q.M. Riduce la squalifica inflitta dal G.S. a sei giornate effettive di gara al calciatore Memaj Alfred. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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