COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.D. GIOVANILI TODI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLEPIEVE – GIOVANILI TODI DISPUTATA A PILA IL 17.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 153 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 23.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €.800,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.D. GIOVANILI TODI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLEPIEVE – GIOVANILI TODI DISPUTATA A PILA IL 17.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 153 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 23.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €.800,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Giovanili Todi, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali e dell’audizione del Direttore di gara è emersa che la tifoseria del C.S.D. Giovanili Todi ha tenuto a più riprese un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro ed ha altresì reiteratamente denigrato e mortificato il calciatore n.14 del Collepieve, tanto da costringerlo ad abbandonare in lacrime il terreno di gioco. In tale frangente l’Arbitro ha anche sospeso la gara per tre minuti. Il Direttore di gara ha tuttavia ribadito di non aver percepito alcun insulto razziale nei confronti del ragazzo, il che impone una riduzione dell’ammenda, che può essere contenuta in € 600,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla Società Giovanili Todi, riduce l’ammenda inflitta dal G.S. ad Euro 600,00. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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