COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 162 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. PICCIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO – PICCIONE DISPUTATA A VALFABBRICA IL 18.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: – La squalifica al calciatore SPARANO FABIO per 4 gare; – La squalifica al calciatore SILVESTRI LUIGI per 5 gare;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 162 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. PICCIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO - PICCIONE DISPUTATA A VALFABBRICA IL 18.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: - La squalifica al calciatore SPARANO FABIO per 4 gare; - La squalifica al calciatore SILVESTRI LUIGI per 5 gare; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.P.D. PICCIONE, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara emerge che il sig. Fabio Sparano, a fine gara, ha pronunciato frasi offensive e vagamente minacciose all’indirizzo dell’arbitro; il sig. Luigi Silvestri, a sua volta, è stato espulso per un fallo nei confronti di un calciatore avversario e, alla notifica dell’espulsione ha insultato e pronunciato, anch’egli, frasi dal tenore vagamente minaccioso nei confronti dell’arbitro. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che le squalifiche possano essere contenute, rispettivamente, in tre giornate di gara per il sig. Fabio Sparano ed in quattro giornate di gara per il sig. Luigi Silvestri. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Fabio Sparano a tre giornate effettive di gara e quella inflitta al sig. Luigi Silvestri a quattro giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it