COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 26/6/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUNZIO GIANGIULIO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI NATALE GIANLUCA FINO AL 30.6.2015, INFLITTA DAL GS IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MONTENERODOMO / A.S.D. NUNZIO GIANGIULIO DISPUTATA IL 25.5.14, PER I PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 45 del 29.5.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 26/6/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUNZIO GIANGIULIO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI NATALE GIANLUCA FINO AL 30.6.2015, INFLITTA DAL GS IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MONTENERODOMO / A.S.D. NUNZIO GIANGIULIO DISPUTATA IL 25.5.14, PER I PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 45 del 29.5.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello inviato a mezzo posta in data 5.6.14, la società A.S.D. Nunzio Giangiulio ha chiesto la revoca, ovvero la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Di Natale Gianluca, per avere fatto prepotentemente ingresso all’interno dello spogliatoio dell’arbitro aggredendo fisicamente quest’ultimo e per avere, inoltre, gravemente e ripetutamente minacciato lo stesso direttore di gara. Ha dedotto l’appellante che il proprio tesserato non avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitro, bensì chiesto chiarimenti al direttore di gara sulla porta e alla presenza di alcuni compagni di squadra e di un dirigente della società Montenerodomo, che provvedevano ad allontanare il Di Natale, in modo da porre termine immediatamente alla discussione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, per inidoneità della sottoscrizione da parte del Presidente Alessandro Giangiulio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma II, lett. a) e 33, commi V e IX, C.G.S., in quanto il medesimo risulta inibito a svolgere ogni attività fino al 30.6.2014, come da C.U. n° 44 del 22.5.2014. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello siccome inammissibile, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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