COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. MOBILIERI SUTRIO (Coppa Carnia Juniores – Trofeo “E. Zilli”) in merito alla sanzione della squalifica sino al 05.10.2014 del proprio calciatore Michael DELLA PIETRA (in C.U. n° 75/2014 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell'A.S.D. MOBILIERI SUTRIO (Coppa Carnia Juniores – Trofeo “E. Zilli”) in merito alla sanzione della squalifica sino al 05.10.2014 del proprio calciatore Michael DELLA PIETRA (in C.U. n° 75/2014 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 04.06.2014 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il G.S. infliggeva al calciatore Michael DELLA PIETRA la squalifica per mesi quattro, sino al 5.10.2014 “per aver più volte spintonato l’arbitro a seguito del provvedimento di espulsione, facendolo indietreggiare di circa quattro metri a seguito della condotta violenta”.- La decisione sanzionatoria risulta essere stata adottata dal G.S senza sentire il Direttore di Gara, sulla scorta delle sole risultanze del referto arbitrale riguardante la partita di Coppa Carnia Juniores-Trofeo “E. Zilli”, Arta Terme/Mobilieri Sutrio, disputatasi il 29.05.2014. Coerente con il proprio convincimento secondo cui, nei casi dubbi o che possano comportare per i tesserati gravose sanzioni dal punto di vista disciplinare, è sempre opportuno, da parte degli organi della Giustizia Sportiva, interpellare l’ufficiale di gara per avere un quadro, il più dettagliato possibile, dell’andamento dei fatti (alle volte descritti nell’immediatezza in maniera non puntuale e rigorosa, vuoi per ragioni di tempo, vuoi per le particolari condizioni ambientali in cui il direttore di gara spesso si trova ad operare), la CDT ha ritenuto opportuno sentire a chiarimenti l’arbitro il quale ha precisato che “le spinte sono state molto lievi, a mani aperte sul petto, e che il retrocedere di 4 metri è stata una sua iniziativa prudenziale”. Correttamente inquadrata sotto il profilo giuridico, alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, la condotta ascritta a Michael DELLA PIETRA rientra dunque nell’alveo di quelle previste dall’art. 19 c. 4° lett. a) del C.G.S (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) e non già tra quelle violente nei confronti dell’arbitro stabilite dall’art. 19 c. 4 lett. d) del C.G.S. ad integrare le quali è necessario che l’autore ponga in essere atti mirati e mossi dall’intenzione di ledere l’integrità fisica del direttore di gara.
Nello specifico, infatti, leggere pressioni esercitate con la mano aperta non suscettibili di per sé di cagionare una qualsiasi conseguenza fisica a carico del direttore di gara il cui arretramento, come dallo stesso precisato, è stato il frutto di una sua iniziativa prudenziale e non già della forza impressa dal calciatore, sono all’evidenza espressive di una protesta concitata ed esagerata attuata da quest’ultimo a causa del risentimento conseguente alla sua espulsione, e non già di una sua intenzione offensiva volta a procurare danni fisici all’arbitro. Tanto premesso, sanzione equa e proporzionata ai fatti ascritti a Michael DELLA PIETRA ritiene la CDT essere quella di 5 giornate complessive di squalifica (1 giornata di squalifica per la doppia ammonizione + 2 giornate per le espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro + 2 giornate per le “spinte” al direttore di gara qualificate ai sensi dell’art. dall’art. 19 c. 4° lett. a) del C.G.S secondo quanto sopra illustrato).
P. Q. M.
La C.D.T. FVG, in accoglimento del reclamo, ridetermina la squalifica del calciatore Michael DELLA PIETRA in 5 (cinque) giornate di gara e dispone la restituzione all’avente diritto della tassa reclamo.
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