COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di PETRICCIONE Alessandro, TRIANNI Andrea e ASD RANGERS Visto il deferimento della Procura federale disposto in data 08.05.2014 nei confronti del sig. PETRICCIONE Alessandro, del sig. TRIANNI Andrea (erroneamente indicato come “Triammi”) e della ASD RANGERS:
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di PETRICCIONE Alessandro, TRIANNI Andrea e ASD RANGERS
Visto il deferimento della Procura federale disposto in data 08.05.2014 nei confronti del sig. PETRICCIONE Alessandro, del sig. TRIANNI Andrea (erroneamente indicato come “Triammi”) e della ASD RANGERS:
-il primo, responsabile del settore giovanile della Società, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in tema di tesseramento sanciti dall’art. 1, comma 1 CGS, in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 61 comma 5 NOIF per avere sottoscritto la distinta di una gara specifica del Torneo Pulcini 2004 Primavera “in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti” malgrado un dato calciatore all’epoca dei fatti non ne avesse titolo perché privo della tessera federale e non registrati nei tabulati FIGC; -il secondo per violazione dei medesimi doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in tema di tesseramento sanciti dall’art. 1, comma 1 CGS, in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 61 comma 5 NOIF per avere sottoscritto la distinta di altra gara specifica del Torneo Pulcini 2004 Primavera “in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti” malgrado un altro calciatore all’epoca dei fatti non ne avesse titolo perché privo della tessera federale e non registrati nei tabulati FIGC;
-la società ASD RANGERS a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte violative “ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 CGS”. Il presidente della CDT FVG convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 26.06.2014. I due deferiti comparivano in udienza, senza aver presentato memorie e, rivendicata con forza la propria meditata volontà di aver fatto giocare i due giovani calciatori extracomunitari, entrambi classe 2004, da non tesserati, hanno lamentato che i tempi tecnici per il tesseramento di un ragazzino extracomunitario possono arrivare anche a sette mesi, in tal caso inibendo di fatto la possibilità di giocare al calcio, in violazione dei precetti portati dalla Carta dei Diritti del Fanciullo approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Hanno perciò rilevato la provocatorietà della loro condotta, assunta a loro detta in piena responsabilità e sicurezza. Infatti, i due giovani avevano previamente presentato le visite mediche ed erano stati assicurati dalla Società con polizza privata per l’occorrenza. Escludevano il loro interesse al patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, sempre a loro detta, per richiamare l’attenzione della F.I.G.C. in ordine alla necessità di sveltire le procedure per gli
extracomunitari. Compariva altresì il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale. La Procura Federale chiedeva per il sig. PETRICCIONE la inibizione per giorni 90, per il sig. TRIANNI l’inibizione per giorni 30 e per la società l’ammenda di 500 euro. Il deferimento è fondato. Agli atti emerge, documentale e apertamente confessata, la violazione commessa. Le due distinte di gara riportano infatti i nominativi dei due calciatori (di cui uno addirittura indicato con nome parzialmente diverso dai suoi dati anagrafici) lasciando in bianco la casella sotto la voce “numero matricola o tessera giovane” e, quanto al primo dei due, lasciando in bianco anche la data di nascita. Pur apprezzando “sotto certo aspetto” la provocazione, la CDT FVG trova che la violazione addebitata ai due deferiti non sia solo formale, come vorrebbero i deferiti, ma sostanziale. Una breve premessa “tecnico-giuridica” si pone necessaria: secondo norme di legge contenute nell’ordinamento statale italiano, la Federazione Italiana Giuoco Calcio è una associazione con personalità giuridica di diritto privato, e il suo ordinamento è dotato di (una certa) autonomia. Il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo sta direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana, contenuto nell’art. 18 concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo. Ecco quindi che, per principio fondamentale di civiltà e di diritto, garantito dalla Carta Costituzionale, va distinto chi è associato alla Federazione da chi non è associato. Solamente chi è associato ha il diritto di godere dei diritti derivanti dalla sua appartenenza alla Federazione. La F.I.G.C., in particolare, ammette al suo interno chi si presenta al suo cospetto in termini di trasparenza e sicurezza, assecondando canoni che solo essa stessa Federazione è in potere di individuare e di determinare. Per fare ciò deve effettuare delle verifiche che, se non fossero effettuate, la renderebbero responsabile nei confronti di tutti gli altri tesserati “regolari”, perdendo di credibilità e di autorità. Ciò garantisce sicurezza ai soggetti che già ad essa si sono affiliati e a quelli che in futuro si affilieranno. Sicurezza di godere di un ordinamento serio e condiviso. Se poi fosse vero che ci vogliono sette mesi per tesserare un “infra teen ager”, beh, in tal caso la Federazione dovrebbe cogliere questa occasione per migliorare la propria organizzazione nell’interesse generale. - Per valersi di tali prerogative, il cittadino accetta le regole della Federazione e si impegna a rispettarle. Solo il rispetto delle regole permette anche il lineare funzionamento della sua struttura organizzativa, il riconoscimento alla Federazione della sua autorità (perché no, anche punitiva), garantendo nel contempo la sicurezza fisica dei calciatori (a maggior ragione dei più piccoli), e la tranquillità anche patrimoniale dei dirigenti. Non è escluso che altri canoni, con particolare riferimento alla polizza assicurativa adottata dai deferiti, siano validi, forse anche più validi di quelli adottati dalla Federazione per il perseguimento dei propri scopi, ma L non sono i canoni adottati dalla Federazione, e comunque i due giovani calciatori, fino a che non sono stati accolti dall’organizzazione federale mediante il perfezionarsi del loro tesseramento, sono posti fuori dall’ordinamento sportivo federale. Non è dato ai deferiti di “imporre” alla Federazione canoni diversi, anche se in ipotesi dettati da alti valori. Chi si pone fuori dalle regole poste dalla Federazione, si pone fuori dal suo ordinamento e resta privo di titolo per “imporre” situazioni diverse da quelle tutelate, né può aspettarsi che la Federazione non reagisca a tale deliberato esercizio di “ragion fattasi”. Molto positivo ed attento è il pensiero della Società e dei due deferiti all’aspetto sociale, all’aspetto sanitario e all’aspetto assicurativo. Ma tale attenzione non è sufficiente. Non si accorgono i deferiti che così agendo hanno voluto imporre all’interno dell’insieme dei tesserati FIGC, che sono soggetti già tutelati dalla Federazione, sottoposti alla sua autorità anche disciplinare e alle sue regole, due persone che (per quanto meritevoli) hanno operato quali elementi estranei all’ordinamento sportivo, estranei alle sue regole, impunibili. Non è sufficiente ad evitare la violazione né la verdissima età dei due “estranei”, né la pur fondamentale
osservanza degli aspetti sanitari e assicurativi, perché la Federazione non può essere richiesta di adottare soggetti che sono immuni alle sue regole. Se la Federazione dovesse adattarsi alla condotta adottata dai due deferiti e dalla società con loro, che fuori dai parametri studiati ed organizzati dalla Federazione hanno imposto presenze estranee, la Federazione vedrebbe snaturata la propria posizione di soggetto di diritto privato e si troverebbe ad organizzare attività per soggetti sui quali non avrebbe autorità alcuna. Ciò farebbe, perdendo i propri connotati e rischiando di non garantire la sicurezza e tranquillità a tutti i soggetti già “regolari”. La posizione del dirigente del settore giovanile è intuitivamente più grave di quella dell’altro deferito. Attesa la accertata responsabilità orgogliosamente sbandierata dei due deferiti, la cui posizione in qualche modo “anarchica” (ci sia consentita l’espressione) non è condivisibile e, comunque, non è minimamente condivisa dalla Federazione, la responsabilità oggettiva cade necessariamente sulla Società di loro appartenenza. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale possono restare dimidiate in considerazione dell’alto valore sociale delle considerazioni svolte dai deferiti in ordine alle posizioni dei due giovanissimi extracomunitari e del fatto che, comunque, nel concreto, entrambi hanno calcato il terreno di gioco in condizioni di sicurezza sanitaria e assicurativa. P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:
1) dispone a carico del sig. PETRICCIONE Alessandro, la sanzione della inibizione per giorni 45 (quarantacinque).
2) dispone a carico del sig. TRIANNI Andrea la sanzione della inibizione per giorni (quindici). 3) dispone a carico della ASD RANGERS la ammenda di euro 250,00.
Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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