COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Gianfranco VECCHIATO, Dirigente con funzioni arbitrali della Soc. A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA, nonché dell’A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA. – DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Luigi MAKUC Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. PRO GORIZIA, dell’A.S.D. PRO GORIZIA, del sig. Gianfranco VECCHIATO, Dirigente con funzioni arbitrali della Soc. A.S.D. JUVENTINA S. ANDREA nonché dell’A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Gianfranco VECCHIATO, Dirigente con funzioni arbitrali della Soc. A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA, nonché dell’A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA. - DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Luigi MAKUC Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. PRO GORIZIA, dell’A.S.D. PRO GORIZIA, del sig. Gianfranco VECCHIATO, Dirigente con funzioni arbitrali della Soc. A.S.D. JUVENTINA S. ANDREA nonché dell’A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA. I deferimenti. Con due atti separati e distinti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, la Procura Federale ha disposto un duplice deferimento alla C.D.T. FVG e precisamente: a) il deferimento n° 5491/548 pf 13-14 con il quale il sig. Gianfranco VECCHIATO e l’A.S.D. JUVENTINA S. ANDREA sono stati tratti a giudizio disciplinare per rispondere rispettivamente: il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità delle norme in materia di tesseramento, per non aver correttamente adempiuto, in qualità di Dirigente Arbitro, alla formalità del riconoscimento/controllo dell’identità dei calciatori prima della gara Juventina S. Andrea/Pro Gorizia del 23.11.2013, valevole per la categoria Pulcini, permettendo la partecipazione alla partita di un giovane calciatore nelle fila della squadra ospitante nonostante lo stesso non fosse con questa tesserato, tanto da non essere stato neppur iscritto nella sua lista di gara, e non avesse per di più raggiunto l’età anagrafica utile per poter partecipare all’incontro; la seconda per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. in riferimento alla violazione ascritta al proprio tesserato; b) il deferimento n° 6428/576 pf 13-14 con il quale il sig. Luigi MAKUC, il sig. Gianfranco VECCHIATO, l’A.S.D. PRO GORIZIA e l’A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA sono stati tratti a giudizio disciplinare per rispondere rispettivamente: il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. e dall’art. 61 delle NOIF, nonché dalle disposizioni di cui all’art. 2.4, comma C, del C.U. nr. 1 del S.G.S. per la s.s. 2013/2014 per avere, in occasione della gara ctg “Pulcini misti”, Juventina S.Andrea/Pro Gorizia del 23.11.2013, schierato irregolarmente in campo un giovane calciatore privo di tesseramento per l’A.S.D. PRO GORIZIA, nonché altro giovane calciatore di età inferiore a quella stabilità dalle norme federali per poter partecipare alla competizione; il secondo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere omesso in qualità di Dirigente Arbitro, i preventivi doverosi controlli sulle liste di gara, nonché sull’identità e sulla posizione di tesseramento dei calciatori effettivamente schierati in campo dall’A.S.D. PRO GORIZIA in occasione della gara sopra indicata consentendo che alla stessa partecipassero due bambini che non vi avevano titolo; la terza e la quarta per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. in riferimento alle violazioni specificamente ascritte ai loro tesserati; Il dibattimento. Disposta la convocazione delle parti, alla riunione del 26 giugno 2014 dinnanzi alla CDT del FVG sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Gianfranco VECCHIATO, il sig. Luigi MAKUC, il sig. Lorenzo TONANI in rappresentanza dell’ASD JUVENTINA S.ANDREA per delega scritta del suo Presidente depositata in atti, il sig. Paolo BRESSAN Presidente dell’A.S.D. PRO GORIZIA- Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive nei termini. Verificata la regolare costituzione in giudizio della parti e ritenuta preliminarmente sussistere connessione oggettiva e soggettiva tra i due deferimenti relativi a fatti accaduti nello stesso contesto temporale e riguardanti, in parte, gli stessi soggetti, la C.D.T. del FVG ha disposto la riunione dei due procedimenti. Le conclusioni. Ottenuta l’adesione del rappresentate della Procura Federale con il quale si sono accordati, i deferiti hanno, prima della chiusura del dibattimento, formulato richiesta di applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS nei seguenti termini: - quanto a Gianfranco VECCHIATO mesi 4 e gg 20 di inibizione (sanzione base mesi 7 di inibizione ridotta per la scelta del rito); - quanto a Luigi MAKUC mesi 2 di inibizione (sanzione base mesi 3 di inibizione ridotta per la scelta del rito); - quanto all’A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA € 1.066 di ammenda (sanzione base € 1.600 ridotta per la scelta del rito) - quanto all’A.S.D. PRO GORIZIA € 666 di ammenda (sanzione base € 1.000 ridotta per la scelta del rito). La motivazione: I fatti descritti nell’atto di incolpazione sono pacifici nella loro materialità e documentalmente provati; gli stessi deferiti non ne hanno contestato la sussistenza.- Dagli atti del giudizio non si desumono elementi o cause di giustificazione che valgano ad escludere la responsabilità degli interessati sotto il profilo soggettivo. La qualificazione dei fatti risulta corretta e la sanzione concordata tra le parti congrua nello specifico, tenuto conto che le condotte separatamente ascritte al sig. Gianfranco VECCHIATO ed all’A.S.D. JUVENTINA S. ANDREA possono ritenersi unite sotto il vincolo della continuazione.- Osserva al riguardo la CDT che se i fatti ascritti agli incolpati possono di per sé sembrare banali, tali non sono laddove si considerino le gravi conseguenze che, sul piano giuridico ed economico, potrebbero derivare ai responsabili qualora per disavventura un bambino non tesserato o comunque non titolato a partecipare ad una gara subisse (o provocasse ad un coetaneo) un qualche infortunio nel corso della stessa P.Q.M. Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG, con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti: 1) Applica a Gianfranco VECCHIATO la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti); 2) Applica a Luigi MAKUC la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due); 3) Applica all’A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA la sanzione dell’ammenda di € 1.066/00 (millesessantasei) 4) Applica all’ A.S.D. PRO GORIZIA la sanzione dell’ammenda di € 666/00 (seicentosessantansei). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it