COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. DE MICHIELIS Angelo e della società A.S. S.GOTTARDO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. DE MICHIELIS Angelo e della società A.S. S.GOTTARDO.
Con raccomandata dd. 05.05.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 e dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - DE MICHIELIS Angelo, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 61, comma 5, N.O.I.F., “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto in data 19.05.213 la distinta della
gara valevole per il Campionato Provinciale Allievi – girone “B” San Gottardo – Valnatisone in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti” malgrado un calciatore non ne avesse diritto;
- la A.S. S.GOTTARDO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte al proprio tesserato DE MICHIELIS Angelo; La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 26.06.2014. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Convocati tutti gli interessati dal Presidente della C.D.T. per la riunione del 26.06.2014, in sede di audizione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore
Federale, dott. Galeota Salvatore; il sig. DE MICHIELIS Angelo personalmente ed il sig. Contarino Gaetano, Presidente dell’A.S. S.GOTTARDO, in rappresentanza della Società. Le conclusioni. Il sig. DE MICHIELIS ha chiesto di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: inibizione per 60 (sessanta) giorni (pena base inibizione per 90 giorni, ridotta di 1/3 ex art. 23 CGS). Quanto alla A.S. S.GOTTARDO, il Sostituto Procuratore Federale chiedeva la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato Allievi. Il sig. Contarino Gaetano, per conto della società da lui presieduta, si rimetteva all’equità della CDT. La motivazione: Il fatto per il quale le parti sono state tratte a dibattimento (avere impiegato un calciatore in posizione irregolare in quanto non tesserato) è pacifico, essendo stato non solo dimostrato dalla Procura Federale, ma anche ammesso dalle stesse parti deferite, che hanno riconosciuto la propria responsabilità. La violazione accertata assume particolare rilievo, in quanto schierare calciatori, per di più minorenni, in posizione irregolare – e quindi privi della copertura assicurativa federale – non solo è contrario alle norme federali, ma espone le società ed i suoi rappresentanti personalmente a rischi risarcitori dal punto di vista civilistico. Un tanto premesso la CDT FVG, quanto alla posizione del DE MICHIELIS, ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata.
Quanto alla posizione richiesta dalla Procura Federale per l’A.S. S. GOTTARDO, la C.D.T. F.V.G. ritiene che non ci sia norma che preveda espressamente l’applicazione di una penalizzazione di punti in classifica per la fattispecie dedotta in questo giudizio mentre, per sua costante giurisprudenza, reputa iniqua quella tipologia sanzionatoria nei campionati giovanili: in una simile ipotesi infatti i giovani calciatori verrebbero sanzionati per colpe d’altri (di chi ha gestito quella medesima squadra nell’anno sportivo precedente), con evidenti ricadute negative sul piano educativo. Congrua appare invece la misura dell’ammenda richiesta dalla Procura Federale nei confronti della predetta società deferita. P.Q.M. La C.D.T. – FVG: - applica con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento quanto alle parti che hanno patteggiato, al sig. DE MICHIELIS Angelo la inibizione per giorni 60 (sessanta); - commina alla società A.S. S.GOTTARDO l’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S. Con raccomandata dd. 23.04.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:- il sig. UDOVICIC Bernard, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F., “per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/214 per la società A.S.D. FALCONS FUTSAL senza averne titolo” . La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava al deferito ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 26.06.2014. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione del 26.06.2014, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Galeota Salvatore; nessuno per il deferito. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità del deferito per la violazione ad esso ascritta e per la sua conseguente condanna alle sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica. La motivazione. L’attività istruttoria ha permesso di accertare la responsabilità dell’incolpato in ordine al fatto addebitatogli nel deferimento della Procura Federale. La società A.S.D. FALCONS FUTSAL aveva infatti richiesto il tesseramento del calciatore UDOVICIC, di nazionalità croata, allegando una dichiarazione in cui lo stesso affermava “di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazione Calcio estere”.
Detta dichiarazione è risultata non veritiera, in quanto dalla documentazione in atti è emerso che il sig. UDOVICIC era in realtà stato tesserato con una società croata. Stante l’assenza di difese, non sono emerse circostanze scriminanti e la violazione pare documentale. Congrua appare la sanzione richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M.
La C.D.T. FVG dispone: - di squalificare il sig. UDOVICIC Bernard per mesi 6 (sei).
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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