COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA PREVALLE Cat. Juniores – torneo di Nuvolento Gara del 22.05.2014 tra Polisportiva Prevalle / Rodengo Saiano C.U. n. 45 della Delegazione di Brescia datato 05.06.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA PREVALLE Cat. Juniores – torneo di Nuvolento Gara del 22.05.2014 tra Polisportiva Prevalle / Rodengo Saiano C.U. n. 45 della Delegazione di Brescia datato 05.06.2014. La società POLISPORTIVA PREVALLE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico del calciatore MARCADINI Giuseppe fino al giorno 05.06.2017, nonché dell’ammenda di € 150,00 addebitata alla società stessa, lamentando come l’arbitro non avrebbe segnalato alcuna anomalia al termine della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva : dal referto arbitrale – che si ricorda essere fonte privilegiata di prova – è emerso in modo chiaro ad analitico il grave comportamento posto in essere dal MARCADINI, il quale dopo aver reiteratamente insultato l’arbitro uscendo dal terreno di gioco, lo colpiva con estrema violenza da dietro con due pugni nella parte superiore della testa, provocandogli forte dolore. L’arbitro, individuando con certezza il calciatore che lo aveva colpito, dolorante e barcollante tentava di raggiungere lo spogliatoio per evitare ulteriori contatti. Successivamente, il direttore di gara era costretto, visto il perdurare dei giramenti di testa e del dolore, a recarsi al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticato trauma cranico. Alla luce di quanto sopra, visto il gravissimo comportamento posto in essere dal calciatore e il referto di Pronto Soccorso attestante le effettive lesioni riportate dall’arbitro, la decisione del GS non può che essere confermata anche in relazione all’ammenda di € 150,00 che dovrà essere addebitata alla società. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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